Legge anticorruzione: la prescrizione scatta dopo una vita

Legge anticorruzione: la prescrizione scatta dopo una vita
Legge anticorruzione: la prescrizione scatta dopo una vita

ROMA – La legge anticorruzione, che il Presidente del Consiglio dà per approvata (in un tweet, “la volta buona”), costituisce in realtà materia di due proposte di legge, scrutinate, in prima lettura, dunque non definitive, l’una dal Senato, l’altra dalla Camera.

Nella prima, originata dalla iniziativa Grasso, notevolmente modificata, sono previsti aumenti di pena per le tre forme di corruzione codificate: un anno, nel massimo – da cinque a sei – quando sia per l’esercizio della funzione; arriva a dieci, da otto, il massimo della pena (il minimo, da quattro a sei), nel caso l’atto comprato sia contrario ai doveri di ufficio; aumentate, quasi nella stessa misura minimi e massimi per le diverse ipotesi di corruzione giudiziaria.

Sorprendono le nuove pene per la induzione indebita, ipotesi di reato a metà fra concussione e corruzione: la minima è raddoppiata (da tre a sei anni), aumentata di due anni e mezzo la massima. In questo modo, la pena minima è equiparata a quella della concussione: quella massima si avvicina e resta ferma da sanzione per l’indotto. Nella proposta originaria, il reato dell’indotto era eliminato.

Rimasta la responsabilità di chi prometta o dia al Pubblico Funzionario, il divario di pena rispetto a quella per il Funzionario risulta piuttosto difficile da comprendere. Superflo aggiungere quali enormi problemi probatori comporti l’alternativa induzione/corruzione. In sostanza, a soli due anni e mezzo dalla legge “Severino”, sono nuovamente aumentate, non poco, le pene per le corruzioni e l’ipotesi similare della induzione.

Ad esempio, nella corruzione per atto contrario da una pena, fino al 2012, da due a cinque anni, si giungerebbe ad un minimo triplicato e ad un massimo duplicato. Nella legge Severino l’aumento delle pene era è uno strumento, fra i molti, di lotta contro la corruzione. Se la minaccia di una pena severa, a stare alle cronache di tutti i giorni, non ha prodotto risultati, viene da pensare che un ulteriore inasprimento non sortirà egualmente effetto.

A questo proposito, sembrano molto più incisive le norme sulla riparazione pecuniaria, istituto nuovo nella materia dei delitti dei pubblici ufficiali, sulla sospensione condizionale subordinata al pagamento della riparazione e, da ultimo, sul patteggiamento consentito soltanto quando vi sia stata restituzione integrale del prezzo e del profitto.

Veniamo alla proposta approvata alla Camera che, in sinergia con l’altra, produrrebbe effetti sconcertanti: verrebbero modificate le previsioni in materia di termini di prescrizione e di sospensione della medesima. Quanto ai termini, nei tre casi di corruzione (dimenticati corruzione internazionale e induzione, chissà perché?) “sono aumentati della metà”.

In sostanza, con le due proposte, arriveremmo a una prescrizione base di 9 anni (per la funzione), 15 anni (atto contrario), 18 anni (giudiziaria). Con un atto interruttivo, immancabile, l’aumento è di un quarto; dunque, nella corruzione per atto contrario, la prescrizione decorrerebbe dopo 18 anni e 9 mesi dal fatto; un tempo molto più lungo rispetto a quello necessario per la concussione, che, dopotutto, è reato più grave.

Inoltre toccano tutti i reati commessi dopo l’entrata in vigore le modifiche alla sospensione della prescrizione approvate dalla Camera. Sono aumentati i casi, prevedendo rogatorie, perizie e ricusazioni; ancora, con le nuove norme la sospensione opera per due anni fra il giudizio di primo grado e l’appello e per un anno fino alla sentenza di Cassazione, se definitiva.

Tirando le conclusioni, potrebbero passare, senza difficoltà, più di 22 anni prima di una sentenza definitiva in materia di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. Viene da chiedersi se i legislatori (ed il Presidente del Consiglio) abbiano considerato il principio della ragionevole durata del processo, proclamato nella Costituzione e nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Secondo Carmignani (elementi di diritto criminale, Napoli 1854) “la pena, perché sia un ostacolo politico al delitto, dee colla massima possibile prontezza essere irrogata”. Nel codice Leopoldino la prescrizione “lunghissima” è di dieci anni. Principi di civiltà giuridica impongono che l’innocente sia rapidamente assolto e il colpevole rapidamente condannato.

I nostri attuali legislatori preferiscono evidentemente l’infinito; invece di occuparsi della durata dei processi penali, raddoppiano i termini di prescrizione; oggi, servono 10 anni (più le sospensioni) nel caso di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la prescrizione “lunghissima” del codice Leopoldino; domani chissà.

A dicembre 2014 il governo ha presentato un disegno di legge per modifiche del codice di procedura penale intese al “rafforzamento delle garanzie difensive e alla ragionevole durata del processo”. Ma, a leggere l’elaborato, non si direbbe che i due proponimenti siano rispettati. Se vi interessa, leggete il prossimo articolo.

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