Minzolini abusò della carta di credito: Ichino lo difende ma i fatti lo smentiscono

Minzolini abusò della carta di credito: Ichino lo difende ma i fatti lo smentiscono
Minzolini abusò della carta di credito: Ichino lo difende ma i fatti lo smentiscono. Nella foto Ansa, Augusto Minzolini festeggiato dopo il voto in Senato

In viaggio, con la radio accesa, mi è capitato di ascoltare gli argomenti, ribaditi al Corriere della Sera, del sen. Pietro Ichino, fra i “salvatori di Minzolini”.

Il primo: uno dei giudici di appello, appello che ha ribaltato la sentenza di assoluzione, era “un nemico politico” del condannato. Il codice di procedura penale regola i casi di astensione e ricusazione, l’una di iniziativa del giudice, l’altra delle parti . Fra questi, “l’inimicizia grave” tra il giudice (o un suo prossimo congiunto) e una delle parti private. Ora, non consta che in Italia ci sia stata una guerra politica, se non, come recenti accadimenti lasciano pensare, all’interno di singoli partiti; comunque, occorre che il rapporto conflittuale sia fra due soggetti processuali; altrimenti, al giudice tifoso romanista basterebbe opporre la fede laziale, e così via. Nel caso, nessun fatto è addotto a dimostrare l’inimicizia; del resto, gli illustri difensori non avevano nemmeno lontanamente sollevato il tema; l’invenzione segue la definitività della condanna. Il richiamo all’aggettivo “grave”, che deve connotare l’inimicizia, chiude la questione.

Il giudice “nemico politico” (e gli altri due componenti il collegio?) avrebbe voluto – si lascia intendere  – la condanna di Augusto Minzolini.

La sentenza della sesta penale della Corte di Cassazione ( per chi voglia leggerla, la 6045 del 2016) demolisce l’assunto.

Intanto, la condotta di appropriazione del denaro pubblico, i 65.000 Euro spesi con la carta di credito, era affermata anche dai giudici del tribunale; l’assoluzione era stata determinata dalla ritenuta mancanza del dolo, ossia della consapevolezza e volontà. La sentenza della Corte di Cassazione – oltre che impeccabile in  diritto, nel controllo della decisione impugnata – diventa quasi terzo grado di merito;  risulta così che la prova della volontà appropriativa del denaro deriva in gran parte dalle contraddizioni difensive dello stesso Minzolini .

“E’ infatti evidente  – scrive la Corte – che l’espresso e puntuale nesso inizialmente stabilito dal ricorrente – nel corso dell’interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari e ritualmente acquisito in dibattimento in quanto utilizzato per le contestazioni – tra l’attribuzione in suo favore della carta di credito aziendale e la cessazione da parte sua della collaborazione con Panorama (dovendo la prima, a dire dello stesso Minzolini, compensare la seconda, ritenuta dal ricorrente una “condizione che mi era stata imposta e che io consideravo un’ingiustizia”), non può avere significato diverso da quello logicamente ricavato dalla Corte territoriale: l’avere cioè in un primo tempo il ricorrente configurato il rilascio della carta di credito aziendale come un beneficio compensativo di carattere sostanzialmente retributivo, come tale svincolato da effettivi oneri di rendicontazione e soggetto ai soli limiti mensili di importo previsti dall’istituto bancario emittente.

Il provvedimento impugnato confuta in modo del tutto convincente tale assunto … Persuasiva e concludente è infatti la disamina che la Corte territoriale riserva all’individuazione dell’ammontare e della natura dei compensi previsti dal contratto di lavoro del Minzolini, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore Generale (e dai testi V., F. e C.) … In altre parole, la circostanza che il ricorrente abbia inizialmente posto la concessione della carta di credito aziendale in relazione alla cessazione della sua collaborazione con Panorama ed abbia parlato di “compensazione” e di “benefit compensativo” non può essere ritenuto semplicemente, come preteso in ricorso, quale uso di una terminologia impropria, ma si sostanzia in una vera e propria ricostruzione alternativa del fatto, proposta dal ricorrente e successivamente fallita, implicante un uso della carta di credito aziendale libero nei fini e sottratto ai controlli previsti per le spese di rappresentanza. La sentenza d’appello dimostra in modo inecceppibile la falsità di tale ricostruzione. Ricompone a tal fine le disposizioni dettate dalle circolari aziendali (l’ultima delle quali risalente al 2010, quindi successiva al periodo oggetto delle deposizioni F. E Mi.) che, per le spese di rappresentanza – regolarmente documentate – sostenute dai direttori di testata giornalistica, imponevano a quest’ultimi, alternativamente, l’indicazione delle ragioni della spesa e dei relativi beneficiari, ovvero – nel caso in cui il direttore di testata intendesse mantenere riservato il nome del beneficiario – l’approvazione del Direttore Generale (p. 9). Rileva quindi la sistematica violazione da parte del ricorrente di tali regole aziendali – a lui formalmente comunicate e quindi a lui ben note – mediante l’utilizzo pressochè quotidiano (anche in giorni festivi e durante periodi di vacanza) della carta di credito per la consumazione di pasti (nella maggior parte dei casi per due persone), senza mai documentare le ragioni di rappresentanza, senza mai indicare i beneficiari della spesa e, soprattutto, senza mai richiedere l’approvazione del Direttore Generale per i casi di particolare esigenze di riservatezza. Insomma – conclude la motivazione – le “finalità di rappresentanza sono solo labiabilmente e implausibilmente affermate dal ricorrente”.

Il secondo argomento proposto dal sen. Ichino è che la Corte di appello avrebbe negato le attenuanti generiche – che in Italia non si negano a nessun incensurato, sostiene il senatore giurista – al fine di far rientrare il condannato nelle tenaglie della legge Severino, con una pena superiore a due anni.

Ebbene, la Corte d’appello, composta dal “nemico politico”, le attenuanti generiche non le ha negate nemmeno a Minzolini; altrimenti, la pena non potrebbe essere inferiore a tre anni. La pena base, infatti,  essendo le condotte del 2010, era di tre anni  (con la legge Severino, del 2012 diventano quattro); si aggiunga che le appropriazioni erano ripetute, con un necessario aumento di pena.

In conclusione, la pena di due anni e sei mesi è alquanto mite.

Tirando le somme, le argomentazioni del senatore giurista Ichino sono smentite dai fatti, nella migliore ipotesi per ignoranza dei medesimi; certo si rimane colpiti da un ufficio pubblico così esercitato.

Per completezza, i difensori reclamavano, nel ricorso, l’annullamento per un  nuovo giudizio sulle negate attenuanti speciali; anche in questo caso, la sentenza della Corte motiva la correttezza della decisione di appello; in particolare, quanto alla restituzione spontanea delle somme, oggi invocata, i fatti sono dimostrativi invece a) di una sostanziale messa in mora del debitore da parte della RAI, che annunciò il recupero delle indebite spese e provvide autonomamente a trattenere parte di quegli importi attraverso ritenute sulla busta paga; b) dell’avvenuta restituzione, soggetta a condizione di ulteriore verifica, del solo danno patrimoniale in linea capitale; c) della successiva richiesta avanzata dal ricorrente al giudice del lavoro per ottenere il recupero di tutte le somme da lui corrisposte a fronte dell’indebito uso della carta di credito aziendale per spese personali.”

 

 

 

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