Diffamazione a mezzo stampa e rettifica: testo integrale della legge uscita dal Senato

Diffamazione a mezzo stampa e rettifica: testo integrale della legge uscita dal Senato
Diffamazione a mezzo stampa e rettifica: testo integrale della legge uscita dal Senato (LaPresse)

ROMA – Riforma della diffamazione e della rettifica: ecco il testo integrale (comprensivo degli emendamenti approvati) commentato da Pierluigi Roesler Franz. È la legge che entrerebbe in vigore se la Camera approvasse in via definitiva il testo così com’è uscito dopo il voto odierno (29 novembre 2014) del Senato sul disegno di legge S. 1119, che riforma la legge n. 47 del 1948.

>>Il testo così com’era uscito dalla Commissione Giustizia del Senato il 25 luglio 2014

Ora la parola passa all’assemblea della Camera

N.B. Per facilità di lettura le modifiche sono riportate in ROSSO

 

Art. 1.

Definizione di stampa o stampato

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte

le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici

o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive.


Art. 2.

Indicazioni obbligatorie sugli stampati

Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.
Art. 3.

Direttore responsabile

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l’italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.
Art. 4.

Proprietario

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario é cittadino italiano residente all’estero, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l’impresa giornalistica, se essa é diversa dal proprietario.
Art. 5.

Registrazione

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato

registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale;

4) copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.
Art. 6.

Dichiarazione dei mutamenti

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall’art. 5, deve formare oggetto di nuova, dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L’annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell’art. 5.

L’obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita, l’impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Art. 7.

Decadenza della registrazione

L’efficacia, della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una, interruzione di oltre un anno.

ART. 8.

(Risposte e rettifiche).

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: “Rettifica dell’articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l’autore dell’articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma

precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui é

avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa

pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all’inizio dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l’avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,

non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui é

pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la

notizia cui si riferisce purché non siano documentalmente false.

Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto

che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro

interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le

medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce

direttamente alle affermazioni contestate.

Per la stampa non periodica, l’autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma, la

rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in

violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma,

l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a

norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al giudice, ai

sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia

ordinata la pubblicazione. Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato.

Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell’autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all’ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza.

La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel

quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso,

ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata”.


Art. 9.

Pubblicazione obbligatoria di sentenze

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione

in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione

della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso.

Il direttore responsabile e’ tenuto a eseguire gratuitamente la

pubblicazione a norma dell’art. 615, primo comma, del Codice di

procedura penale.


Art. 10.

Giornali murali

Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicita’

di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, e’ regolato dalle

disposizioni della presente legge.

Nel caso di giornale murale a copia unica, e’ sufficiente, agli

effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso

della affissione all’autorita’ di pubblica sicurezza.

L’inosservanza di questa norma e’ punita ai sensi dell’art. 650 del

Codice penale.

I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.

Art. 11.

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente

responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il

proprietario della pubblicazione e l’editore.

 

«Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno).

1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».


Art. 12. (Riparazione pecuniaria)

Interamente ABROGATO

 

Art. 13. (Pene per la diffamazione). Interamente sostituito

1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale e, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, quarto comma, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5 che, a seguito di richiesta dell’autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall’articolo 8.

4. L’autore dell’offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall’articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L’autore dell’offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell’ottavo comma dell’articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».


Art. 14.

Pubblicazioni destinate all’infanzia o all’adolescenza

Le disposizioni dell’art. 528 del Codice penale si applicano anche

alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti,

quando, per la sensibilita’ e impressionabilita’ ad essi proprie,

siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a

costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al

suicidio.

Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici

destinati all’infanzia, nei quali la descrizione o l’illustrazione di

vicende poliziesche e di avventura sia fatta, sistematicamente o

ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di

violenza e di indisciplina sociale.

 

Art. 15.

Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante

Le disposizioni dell’art. 528 del Codice penale si applicano anche

nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari

impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi

o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune

sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il

diffondersi di suicidi o delitti.
Art. 16.

Stampa clandestina

Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro

periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta

dall’art. 5, é punito con la reclusione fino a due anni o con la

multa fino a lire centomila.

La stessa pena si applica a chiunque pubblica, uno stampato non

periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore ne’ quello

dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non

conforme al vero.

 

Art. 17.

Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati

Salvo quanto é disposto dall’articolo precedente, qualunque altra

omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall’art. 2 o la

violazione dell’ultimo comma dello stesso articolo e’ punita con

l’ammenda sino a lire ventimila.

 

Art. 18.

Violazione degli obblighi stabiliti dall’art. 6

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato

nell’art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro

periodico dopo che sia stata rifiutata l’annotazione del mutamento,

e’ punito con l’ammenda fino a lire cinquantamila.

 

Art. 19.

False dichiarazioni nella registrazione di periodici

Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati

non conformi al vero e’ punito a norma del primo comma dell’art. 483

del Codice penale.
Art. 20.

Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati

Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano

state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la

vendita, distribuzione o diffusione, e’ punito, se il fatto non

costituisce reato piu’ grave, con la reclusione da sei mesi a tre

anni.

Con la stessa pena e’ punito chiunque con violenza o minaccia

impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i

quali siano state osservate le prescrizioni di legge.

La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da piu’ persone

riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole,

agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.

Per i reati suddetti si procede per direttissima.
Art. 21.

Competenza e forme del giudizio

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene

al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.

Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede col rito direttissimo.

E’ fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza

nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della

querela o della denuncia.

La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle

norme in tema di rettifica, di cui all’articolo 8 della presente

legge, appartiene al pretore.

Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

E’ fatto obbligo:

a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro

sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro

quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione

dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro

sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei

motivi del ricorso.

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel

periodo feriale previsto dall’articolo 91 dell’ordinamento

giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La colpevole inosservanza dell’obbligo previsto nel settimo comma

costituisce infrazione disciplinare.

In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al

pretore affinché, in via d’urgenza, anche ai sensi degli articoli

232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la

immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche

o dichiarazioni.

Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.
Art. 22.

Periodici già autorizzati

Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle

leggi precedenti, la registrazione prescritta dall’art. 5 deve essere

effettuata nel termine di quattro mesi dall’entrata in vigore della

presente legge.
Art. 23.

Abrogazioni

Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni

altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della

presente legge.
Art. 24.

Norme di attuazione

Il Governo emanerà le norme per l’attuazione della presente legge.
Art. 25.

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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