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Referendum anti-Fornero. Perché la Corte vieta la presenza dei giornalisti?

di Warsamé Dini Casali |13 Gennaio 2015 11:45

Referendum anti-Fornero. Perché la Corte Costituzionale vieta la presenza dei giornalisti?

ROMA – Referendum anti-Fornero. Perché la Corte Costituzionale vieta la presenza dei giornalisti? Domani 14 gennaio i giudici della Corte Costituzionale cominceranno ad affrontare la questione dell’ammissibilità del referendum proposto dalla Lega Nord per abrogare la riforma delle pensioni che porta il nome di Elsa Fornero. Una questione sensibili, evidentemente, che riguarda milioni di italiani e sulla quale, però, non sembra esser garantita la copertura giornalistica necessaria.

 

Il Governo s è costituito in giudizio e sarà rappresentato dall’avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri.

E’ la denuncia di Pierluigi Roesler Franz (Consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l’Associazione Stampa Romana) , firma del nostro quotidiano. In particolare, viene denunciato il divieto per i giornalisti ad esser presenti nella fase di discussione da parte dei legali costituiti in giudizio. Perché impedire la presenza, anche magari a una selezionata rappresentanza dei media? Un divieto che pregiudica la piena applicazione dell’art. 21 della Costituzione (quello sulla libertà di stampa), una parziale confisca del diritto dei cittadini ad essere informati.

Mercoledì 14 gennaio la Corte Costituzionale affronterà in Camera di Consiglio la spinosa questione dell’ammissibilità o meno del referendum chiesto dalla Lega Nord per cancellare il famigerato e tanto discusso art. 24 della legge Fornero n. 214 del 21/12/2011 di conversione del decreto legge n. 201 del 6/12/2011. E’ una questione di grande rilievo sociale che interessa milioni di trattamenti pensionistici. In caso di ammissibilità da parte della Consulta e della successiva vittoria dei sì nelle urne si ripristinerebbe infatti la vecchia normativa anteriore al dicembre 2011 a meno che il Governo Renzi e il Parlamento varino poi una nuova riforma delle pensioni. La sentenza dell’Alta Corte é quindi molto attesa.

Ma, a mio parere, per un vuoto normativo non é pienamente rispettato l’art. 21 della Costituzione perché alla stampa é assurdamente vietato l’ingresso in aula per ascoltare la relazione del giudice Mario Rosario Morelli e le tesi dell’Avvocatura Generale dello Stato (in rappresentanza della Presidenza del Consiglio) e/o dei legali del Comitato promotore della Lega Nord guidato da Roberto Calderoli che al momento rappresenta a tutti gli effetti di legge un “potere dello Stato” – alla pari con la Presidenza della Repubblica, le Camere, ecc. – ai sensi della storica sentenza della Corte Costituzionale n. 16 del 1978 redatta dal professor Livio Paladin. Per legge le parti in causa possono presentare memorie fino a 3 giorni prima dell’udienza del 14 gennaio, ma solo per una prassi ormai consolidata possono poi illustrarle nei dettagli partecipando alla prima fase della Camera di Consiglio.

Questa fase di discussione orale che precede la successiva Camera di Consiglio vera e propria della Corte (che é invece quella che dovrebbe essere ovviamente l’unica a porte chiuse) si svolge anch’essa a porte chiuse senza la presenza di alcun giornalista e neppure di un ristretto pool di colleghi delle agenzie di stampa, necessari proprio per poter riferire correttamente e compiutamente ai cittadini e ai lettori, radioascoltatori, telespettatori o internauti l’andamento dell’udienza stessa.

E’ un’evidente vulnus al pieno rispetto della trasparenza e dell’art. 21 della Costituzione dovuto ad una grave lacuna contenuta nell’art. 33 della legge istitutiva del referendum del 1970. Per tre volte, come cronista giudiziario de “La Stampa” ho personalmente eccepito l’incostituzionalità di questo divieto per i giornalisti di accedere in Camera di Consiglio esclusivamente nella fase di discussione da parte dei legali proprio perchè é indispensabile per poter capire al meglio le varie problematiche sul tappeto.

Ma con più ordinanze emesse nel tempo da vari Presidenti della Consulta (rispettivamente da Giovanni Conso il 16 gennaio 1991, da Francesco Paolo Casavola il 9 gennaio 1995 e da ultimo da Franco Bile il 15 gennaio 2008) le mie legittime richieste sono state, purtroppo, sempre bocciate, in quanto “l’art. 33, primo comma, della legge 25 maggio 1970 n. 352 prescrive – secondo un apprezzamento che non sconfina dall’ambito di discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione delle scansioni procedimentali – che il giudizio di ammissibilità si svolga in camera di consiglio, così escludendo qualsiasi forma di pubblicità”.

Ovviamente ho il massimo rispetto di queste decisioni della Corte che, ma mi permetto sommessamente di non poterle condividere nel merito perché la discussione orale delle parti con conseguente illustrazione delle memorie scritte già depositate, pur non essendo stata formalmente prevista dal legislatore dall’art. 33 della legge n. 352 del 1970, è, invece, da anni ammessa per prassi dalla Corte (vedi ordinanza del 10 gennaio 2005 e sentenza n. 31 del 2000).

Non restano quindi che l’equilibrio e il buon senso per riempire il vuoto legislativo dell’art. 33 della legge n. 352 del 1970. Mi permetto quindi di suggerire al nuovo Presidente della Corte Alessandro Criscuolo di risolvere equamente con grande saggezza ed equità la questione, autorizzando esclusivamente nella fase di discussione orale prima della fase decisionale vera e propria almeno la partecipazione in Camera di consiglio dei giornalisti delle agenzie di stampa regolarmente accreditati a palazzo della Consulta o, in alternativa, l’installazione di un sistema televisivo a circuito chiuso simile a quello già da anni in uso presso le Commissioni parlamentari della Camera e del Senato.

Tale richiesta è giustificata dal diritto dei cittadini elettori ad essere correttamente e compiutamente informati ex art. 21 della Costituzione – anche in rapporto al successivo art. 101, 1° comma, della Costituzione – ed è supportata da note decisioni della Corte Costituzionale (vedi ordinanza del 10 gennaio 2005, il punto 2 della motivazione della sentenza n. 31 del 3-7 febbraio 2000 e le sentenze n. 31 del 2000, n. 50 del 9-16 febbraio 1989 e n. 212 del 9-24 luglio 1986).

Ma se non fosse accolta, la Corte dovrebbe disapplicare direttamente l’art. 33 della legge 25 maggio 1970 n. 352 (G.U. n. 147 del 15 giugno 1970) nella parte in cui non prevede – ma neppure vieta – la presenza in aula in Camera di Consiglio anche dei giornalisti nella sola fase di discussione orale prima della fase decisionale vera e propria dell’ammissibilità di uno o più referendum.

Qualora anche questa soluzione venisse respinta, la Corte dovrebbe sollevare d’ufficio davanti a sé stessa eccezione di costituzionalità dell’art. 33 della legge 25 maggio 1970 n. 352 (G.U. n. 147 del 15 giugno 1970) nella parte in cui non prevede – ma neppure vieta – la presenza in aula anche dei giornalisti nella fase di discussione orale in Camera di Consiglio prima della fase decisionale dell’ammissibilità di uno o più referendum per presunto contrasto con gli artt. 101, primo comma, della Costituzione (inteso ad assicurare il controllo dell’opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato), 21 della Costituzione, in quanto non sarebbe consentito al popolo di conoscere come venga amministrata la giustizia ed esercitare, tra l’altro, il diritto di cronaca e di critica e 3 della Costituzione perché invece, pur non essendo previsto nulla in merito dall’art. 33 della legge n. 352 del 1970 gli avvocati – a differenza dei giornalisti – possono intervenire in Camera di Consiglio.

Si ricorda che detta pubblicità, in quanto espressione di civiltà giuridica, viene prescritta non soltanto nell’ordinamento italiano, ma é prevista anche in Convenzioni internazionali, quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (art. 6) e ratificata con 1. 4 agosto 1955 n. 848, (e così anche il Nuovo ordin. proc. della Corte europea dei diritti dell’uomo, art. 18), il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e ratificato con 1. 25 ottobre 1977 n. 881 (art. 14), i Protocolli sullo Statuto della Corte di giustizia, annessi ai trattati CECA, CEE ed EURATOM (rispettivamente artt. 28 e 29) ed anche con riferimento all’art. 208 della Costituzione francese del 1795, anno III, all’art. 72 dello Statuto albertino e in attuazione di questa disposizione statutaria alle varie leggi processuali regolarono la pubblicità delle udienze (art. 52 cod. proc. civ.; art. 268 cod. proc. pen.; art. 443 cod. pen. per l’esercito; art. 490 cod. pen. militare marittimo; art. 34 della legge sul Consiglio di Stato e Commissioni tributarie). Coerentemente, tutte le leggi processuali hanno mantenuto o introdotto la regola (art. 128 cod. proc. civ.; art. 423 cod. proc. pen.; art. 41 del testo unico sul Consiglio di Stato approvato con r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, ora applicabile anche ai Tribunali amministrativi regionali; art. 72 t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, sull’ordinamento della Corte dei conti; art. 364 cod. pen. militare di pace e art. 15 l.11 marzo 1953 n. 87 sul funzionamento della Corte costituzionale).

Si confida quindi che mercoledì prossimo in occasione della discussione orale a palazzo della Consulta sul referendum per l’abolizione della legge Fornero sulle pensioni i giornalisti possano finalmente essere ammessi per la prima volta in aula.

 

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