Ordinanza della giustizia tributaria di Padova impiega 10 anni per arrivare alla Corte Costituzionale

Ordinanza della giustizia tributaria di Padova impiega 10 anni per arrivare alla Corte Costituzionale
Ordinanza della giustizia tributaria di Padova impiega 10 anni per arrivare alla Corte Costituzionale (LaPresse)

ROMA – È un caso clamoroso della lentezza della giustizia. Un’ordinanza inviata a Roma alla Corte Costituzionale dalla Commissione tributaria provinciale di Padova ha impiegato addirittura 10 anni per coprire la distanza tra la città veneta e la Capitale! La vicenda è venuta casualmente alla luce grazie alla Gazzetta Ufficiale.

La vicenda ha ad oggetto una vertenza fiscale tra una società e l’agenzia delle Entrate di Padova 1 per il rimborso di circa 100 milioni di vecchie lire per effetto delle ritenute subite, in base ad una norma del 1973, sugli interessi bancari e postali spettanti nel corso del 1998 da tre aziende speciali (AMAG, AMNIUP ed ACAP).

Il 19 ottobre 2004 la Commissione tributaria provinciale di Padova ha eccepito l’incostituzionalità dell’art. 14 della legge n. 28 del 1999, nella parte in cui dispone con efficacia retroattiva che l’art. 26, comma 4, del DPR 29/9/1973 n. 600 deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Risulterebbero infatti violati gli articoli 3, 53, 101, 102 e 108 della Costituzione.

Il giudizio in corso è stato così sospeso ed è stata disposta l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica – come prevede l’art. 23, comma 4, della legge 11 marzo 1953 n. 87 – alle parti in causa e al Presidente del Consiglio e relativa comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato.

L’incartamento è giunto nella cancelleria di palazzo della Consulta solo il 7 luglio scorso ed é stato pubblicato sulla speciale Gazzetta Ufficiale n. 41 di ieri!

Ordinanza del 19 ottobre 2004 della Commissione tributaria provinciale di Padova sul ricorso proposto da Azienda Padova Servizi S.p.a. c/Agenzia delle entrate – Ufficio di Padova 1. Imposte e tasse – Imposte sui redditi – Ritenuta a titolo di imposta sugli interessi prodotti da conti correnti bancari e postali – Applicabilita’ anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) – Previsione dichiaratamente interpretativa dell’art. 26, comma 4, [terzo periodo,] del d.P.R. n. 600 del 1973 – Asserita natura di norma innovativa retroattiva – Violazione del principio dell’affidamento del cittadino nella certezza del diritto – Mancato contemperamento tra l’interesse erariale e quello del contribuente – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione dei principi di autonomia e indipendenza degli organi giurisdizionali. – Legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 14 (interpretativo dell’art. 26, comma 4, [terzo periodo,] del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). – Costituzione, artt. 3, 53, 101, 102 e 108. (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.41 del 1-10-2014)
La Commissione Tributaria Provinciale di Padova – Sezione 07

Riunita con l’intervento dei Signori:
Abate Francesco Presidente;
Albertin Pietro Relatore;
Barbieri Enzo.
Ha emesso la seguente ordinanza: sul ricorso n. 81/00 depositato
il 12/01/2000 – avverso avviso diniego rimborso IRPEG 1998.
Contro Agenzia Entrate Ufficio Padova 1.
Proposto dal ricorrente: Azienda Padova Servizi S.p.a., via Carlo Cassan n. 9 – 35121 Padova (PD) difeso da: avv. Francesco Moschetti e
dott. Michele Tiengo Passeggiata del Carmine n. 2 – 35100 Padova (PD).

In precedenza, le tre aziende speciali del Comune di Padova per le quali e’ stata presentata la domanda di rimborso, anche nel corso del 1998 godevano del regime fiscale transitorio previsto dall’art. 66 della legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo cui si rendevano applicabili le disposizioni tributarie applicabili all’ente territoriale di appartenenza, ossia al Comune, del quale rivestivano le vesti di enti strumentali di cui all’art. 23 della L. 142/90, per cui i redditi conseguiti da tali aziende nel corso del 1998 risultano esclusi da IRPEG e da ILOR, cosi’ come da ogni forma sostitutiva d’imposizione diretta.

Al contrario le tre aziende speciali, essendo titolari di alcuni conti correnti bancari e postali, si sono viste decurtare gli interessi da esse realizzati nel corso dell’anno dell’onerosa ritenuta di cui all’art. 26, quarto comma, terzo periodo, DPR 600/73, avendo ritenuto gli istituti bancari e l’Ente Poste Italiane S.p.A. che tale disposizione fosse applicabile anche ai soggetti esclusi dall’imposizione diretta, in forza dell’inciso in essa contenuto, secondo cui le ritenute previste dall’art. 26 citato «sono applicate a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso».

II) L’art. 14 della L. 18/2/1999, n. 28, fornirebbe ora l’interpretazione autentica dell’art. 26, quarto comma, DPR 600/73, laddove essa prevede che quest’ultima disposizione «deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche» modificando retroattivamente la disciplina in essa contenuta. Nel presente giudizio l’art. 14 della L. 28/99, non avendo natura interpretativa, confligge con la corretta interpretazione dell’art. 26, DPR 600/73, interferendo con l’esercizio della funzione giurisdizionale che ne risulta vulnerata nella sua pienezza ed autonomia, violando cosi’ i parametri costituzionali di cui agli articoli 101, 104 e 108 della Costituzione, laddove essa intende imporre al giudice tributario una lettura dell’art. 26 non conforme alla legge vigente all’epoca dei fatti, modificando l’ambito applicativo con innovazione estranea alla finalita’ di renderne inequivoco il contenuto normativo.

Il ricorrente chiede la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio, stante la rilevanza e l’evidente fondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’art 14 della L. 18/2/1999, n. 28, in riferimento agli articoli 101, 104 e 108 della Costituzione.

III) Qualora non venisse ravvisata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 14 L. 28/99, chiede che venga delimitato l’ambito temporale dell’applicazione di tale disposizione, una volta che ne sia stata esclusa la natura interpretativa.

IV) Nell’ipotesi di voler ammettere l’interpretazione dell’art. 26, quarto comma, DPR 600/73 offerta dall’art. 14 della L. 28/99, deve essere rilevato che tale disposizione viene a comporre un sistema d’imposizione sostitutivo ulteriormente confliggente con una serie di parametri costituzionali.

Il ricorrente chiede di sospendere il giudizio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il contrasto tra l’art. 14 della L. 28/99 e gli articoli 101, 104 e 108 della Costituzione.

In via subordinata, accertata l’insussistenza del carattere di interpretazione autentica, chiede di annullare l’impugnato diniego di rimborso, in considerazione dell’inapplicabilita’ dell’art. 14, L. 28/99 alle fattispecie realizzatesi nel corso del 1998. Nel merito chiede il rimborso delle ritenute di £. 96.459.575 con gli interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Con memoria del 4/2/2004 il ricorrente ha depositato otto sentenze inerenti la questione.

L’Ufficio Unico delle Entrate di Padova 1 con nota di costituzione in giudizio del 28/2/2000, in via principale fa presente di non essere in grado di formulare compiutamente le proprie deduzioni, in quanto il Centro di Servizio di Venezia, non ha la disponibilita’ della dichiarazione dei redditi.

Nel merito l’Ufficio concorda con il parere negativo espresso dal Centro di Servizio di Venezia.

Chiede: in via principale che la trattazione sia rinviata a nuovo ruolo e che il ricorso venga respinto; in via subordinata se il Collegio lo ritenesse opportuno, di trasmettere gli atti di causa alla Corte costituzionale.

Osserva

L’art. 26 del DPR n. 600/1973 disciplina l’applicazione delle ritenute a titolo d’imposta o a titolo di acconto, sugli interessi o su altri redditi di capitale nei confronti dei contribuenti assoggettai ad IRPEF o IRPEG.

Gli enti esclusi dall’IRPEG, precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 14 della L. 28/1999, non subivano le ritenute di cui all’art. 26 DPR 600/1973.

L’art. 14 della L. 28/1999, fornisce una interpretazione autentica dell’art. 26 DPR 600/1973, disponendo che quest’ultima norma deve intendersi nel senso che la ritenuta in questione si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, intervenendo con efficacia retroattiva sulla disciplina in essa contenuta.

A seguito della predetta disposizione legislativa, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4904 del 15 marzo 1999, si e’ posta in piena sintonia con il legislatore, confermando che la ritenuta in questione si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’IRPEG e che l’art. 14 della L. 18 febbraio 1999, n. 28 trova ingresso pure nei confronti dei rapporti non ancora definiti, in quanto avendo natura di interpretazione autentica, e’ assistita da efficacia retroattiva riguardo ai giudizi al momento pendenti.

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato la debenza della ritenuta proprio sulla scorta dell’applicazione della norma di cui all’art. 14 della L. 28/1999, affermando in particolare: che l’art. 14 della L. 18 febbraio 1999, n. 28, espressamente richiamando l’art. 26, stabilisce che essa «deve intendersi nel senso che la ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’IRPEG»;

che la norma sopravvenuta integra atto di interpretazione autentica, per la sua esplicita formulazione, in linea con la volonta’ del legislatore di assegnare un significato vincolante a specifica disposizione presente nell’ordinamento, prendendo direttamente posizione sulla problematica connessa al suo testo originario;

che lo ius superveniens e’, quindi, per sua natura assistito da efficacia retroattiva rispetto ai rapporti non ancora definiti. La soluzione della controversia dipende, dunque, dall’applicazione della norma stessa. E’ pertanto, rilevante la questione di legittimita’ costituzionale sollevata dal ricorrente.

Pur senza seguire la tesi piu’ rigorosa che nega la legittimita’ costituzionale, senza distinzioni, della retroattivita’ delle disposizioni innovative, ed aderendo all’orientamento secondo cui occorre verificare se le singole disposizioni retroattive ledano uno o piu’ parametri costituzionalmente rilevanti, si osserva che la questione relativa alla legittimita’ costituzionale della norma in esame, attesane il carattere di disposizione sicuramente innovativa, appare non manifestamente infondata.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 174 del 23 maggio 2001, e’ intervenuta sulla materia dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 4, terzo periodo, del DPR 600/1973, come interpretato autenticamente dal legislatore con l’art. 14 della L. n. 28/1999, in quanto – a suo giudizio – non viola gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Secondo la Consulta, la tassazione di redditi prodotti da soggetti che dalla legge sono dichiarati «non soggetti ad imposta» non determinerebbe la lesione dell’art. 53, in quanto l’esclusione o l’esenzione da imposta non sarebbero comunque sinonimi di assenza di capacita’ contributiva.

La pronuncia in argomento ha avuto unicamente ad oggetto la violazione del principio di capacita’ contributiva ma non e’ stata affrontata la questione di legittimita’ relativa alla portata retroattiva della disposizione interpretativa, in quanto evidentemente non prospettata. Occorre, pertanto, verificare se nel caso concreto, l’applicazione retroattiva dell’art. 14 leda uno o piu’ principi costituzionalmente rilevanti.

Lo sfasamento temporale che intercorre tra il presupposto (la percezione degli interessi) e l’approvazione della disposizione in esame fa sorgere il sospetto che sia stato leso il rapporto che, in base al citato principio dell’art. 53 Cost., deve esistere tra imposizione e capacita’ contributiva.

Sotto un diverso profilo, si osserva come la portata retroattiva della norma in analisi operi una lesione del principio dell’affidamento nella certezza del diritto. L’affidamento sul piano che qui interessa, si puo’ considerare
come uno stato di fiducia del cittadino riposto nei confronti di una determinata situazione giuridica, garantita dalle disposizioni di legge rilevanti.

Si osserva che il legislatore, con l’introduzione dell’art. 14 della L. n. 28/1999, ha contemporaneamente: modificato con efficacia retroattiva, il significato attribuito alla disposizione interpretata, sul quale i contribuenti avevano riposto fiducia, mutando radicalmente le relative posizioni giuridiche;

sacrificato la posizione dei contribuenti, in assenza di uno stato di necessita’ e/o di un contemperamento (ragionevole) degli interessi in gioco.

Appare chiaro, pertanto, come il legislatore abbia inteso privilegiare l’interesse erariale, senza considerare l’esistenza del principio in esame, operando un illegittimo sacrificio del medesimo. Facendo riferimento ad un diverso punto di vista, si osserva che il citato art. 14 opererebbe una violazione diretta del principio di ragionevolezza, previsto dal citato art. 3 della Costituzione, anche in assenza di un richiamo al predetto principio dell’affidamento.

La portata retroattiva di tale disposizione, infatti, andando a legittimare una imposizione indebita, in modo da garantire al fisco la possibilita’ di trattenere quanto illegittimamente percepito, non si conformerebbe ai canoni di logicita’ e ragionevolezza che dovrebbero guidare l’operare del legislatore.

Un atto amministrativo dovrebbe essere retto dalla legge in vigore nel tempo della sua emanazione. Nel caso in questione, invece, la disposizione interpretativa intervenendo a posteriori per rendere legittimo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione non risulterebbe conforme alla legge del tempo. Appare non sostenibile che il legislatore possa interpretare autenticamente una norma di legge adottando un’opzione configgente con il dato normativo e sistematico fino a quel momento sussistente.

Tale attivita’ normativa altro non sarebbe se non un’innovazione dell’ ordinamento. Sotto altro profilo potrebbero essere individuate violazione degli articoli 101, 102 e 108 della Costituzione attraverso lesione di principi di autonomia ed indipendenza degli organi giurisdizionali.

P.Q.M.

Visto l’art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestatamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 53, 101, 102 e 108 della Costituzione, l’eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’art. 14 della legge
28/1999 nella parte in cui dispone con efficacia retroattiva che l’art. 26, comma 4, DPR 29/9/1973 n. 600 deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sospende il giudizio in corso e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all’art. 23, comma 4, della L. 11 marzo 1953, n. 87.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche’ comunicato al Presidente del Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.
Padova, 19 ottobre 2004

Il presidente: Abate

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