Vitalizi deputati, contributo di solidarietà illegittimo? Deciderà la Consulta

di Pierluigi Roesler Franz
Pubblicato il 30 Aprile 2015 - 09:19| Aggiornato il 6 Novembre 2020 OLTRE 6 MESI FA
Vitalizi deputati, contributo di solidarietà illegittimo? Deciderà la  Consulta

Vitalizi deputati, contributo di solidarietà illegittimo? Deciderà la Consulta (foto Lapresse)

ROMA – Contributo di solidarietà sui vitalizi dei deputati oltre i 91.250 euro lordi l’anno. Sarà la Corte Costituzionale a decidere se sono legittimi o no, come nel caso del contributo di solidarietà per i pensionati che percepiscono quella stessa cifra. E’ stata la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera a sollevare la questione, che ora finirà ai giudici della Consulta. Ecco il testo integrale dell’ordinanza:

Reg. ord. n. 92 del 2015
Ordinanza del Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati del 10/12/2014
Notifica del 11/03/2015
Tra: Berardi Pierino ed altri 348 C/ Camera dei deputati

Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) – Interventi in materia previdenziale – Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS – Assoggettamento ad un contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni
Norme impugnate
Num. Art. Co. Nesso
legge 27/12/2013 147 1 486 (collegamento a Normattiva)
legge 27/12/2013 147 1 487 (collegamento a Normattiva)

Parametri costituzionali
Num. Art. Co. Nesso
Costituzione 3 (collegamento a Normattiva)
Costituzione 53 (collegamento a Normattiva)
Ordinanza n. 7/2014
XVII legislatura
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
LA COMMISSIONE GIURISDIZIONALE
PER IL PERSONALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
composta dai signori:
On. Francesco Bonifazi, Presidente, relatore
On. Fulvio Bonavitacola, componente effettivo
On. Ernesto Carbone, componente effettivo
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
in ordine ai seguenti ricorsi riuniti:
(si omettono le generalità dei promotori di 351 ricorsi, uno dei quali è proposto da un’associazione sindacale. Alcuni ricorrenti sono rappresentati e difesi dall’avv. Federico Sorrentino, altri si avvalgono della facoltà di stare personalmente in giudizio)
ricorrenti
contro
l’Amministrazione della Camera dei deputati, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Losasso, Consigliere Capo dell’Avvocatura della Camera, e Claudio Nardone, della medesima Avvocatura; elettivamente domiciliata in Roma nella sede della Camera;
resistente
ii
per l’annullamento, previa sospensiva
– degli atti amministrativi della Camera (ruoli di spesa e cedolini riferiti a ciascun ricorrente) nella parte in cui decurtano i rispettivi trattamenti pensionistici in esecuzione della delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera 4 giugno 2014, n. 87, resa esecutiva in pari data dal decreto del Presidente della Camera n. 660;
– per l’annullamento della predetta delibera n. 87/2014, previa la declaratoria della sua illegittimità costituzionale;
– e, “per quanto occorra”, per la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014);
nonché per la restituzione delle somme trattenute.
* * *
La Commissione giurisdizionale per il personale,
– visti tutti i ricorsi in epigrafe, nonché le memorie e gli atti difensivi depositati da alcuni ricorrenti il 30 luglio, il 10 e il 17 ottobre 2014;
– vista la documentazione depositata dall’Amministrazione resistente il 24 luglio 2014, nonché le memorie difensive del 29 luglio, del 10 e del 17 ottobre 2014;
– uditi, all’udienza cautelare del 30 luglio 2014, il relatore, on. Francesco Bonifazi, l’avvocato Federico Sorrentino per i ricorrenti da lui patrocinati, meglio individuati in epigrafe, nonché l’avvocato Maria Teresa Losasso per l’Amministrazione resistente;
– considerato che con le proprie ordinanze nn. 3, 4, 5 e 6/2014, tutte del 5 agosto 2014, questa Commissione giurisdizionale ha riunito i ricorsi in titolo per connessione oggettiva ed ha fissato le date per la loro discussione nel merito, ritenendo che le esigenze cautelari dei ricorrenti fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione dei ricorsi stessi, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo, applicabile nel rito interno anche in riferimento all’articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera;
– uditi, alle udienze per la trattazione del merito dei ricorsi del 15, 16, 21 e 22 ottobre 2014, il relatore, on. Francesco Bonifazi, gli avvocati Silvia Felicetti e Federico Sorrentino per i ricorrenti patrocinati da quest’ultimo, come individuati in epigrafe, nonché l’avvocato Maria Teresa Losasso per l’Amministrazione resistente;
dato atto che i promotori dei ricorsi nn. 209/2014 e 226/2014, con atti in data, rispettivamente, 17 ottobre e 8 agosto 2014, hanno rappresentato di rinunciare ai predetti ricorsi;
* * *
– considerato che i ricorrenti sollevano la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione e all’asserita violazione del giudicato discendente dalla sentenza costituzionale n. 116/2013, estendendo poi il riferimento anche agli articoli 23, 97 e 136 della Costituzione e la censura al comma 487 della medesima norma, e chiedono che questa Commissione proponga “per quanto occorra” la relativa questione incidentale alla Corte costituzionale; ritenuto al riguardo di svolgere le considerazioni che seguono:
1) quanto alla rilevanza della predetta questione di legittimità costituzionale:
a) il contenuto precettivo della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera n. 87/2014, meglio individuata in epigrafe, la quale costituisce (assieme ai relativi atti esecutivi) l’oggetto esclusivo dell’impugnativa innanzi a questo giudice, risulta del tutto coincidente con quello dei commi 486 e 487 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Infatti la deliberazione ritiene, nella parte motiva, che il contributo previsto dal comma 486 “debba essere applicato ai trattamenti pensionistici erogati dalla Camera dei deputati in base al proprio Regolamento di quiescenza del personale”; e conseguentemente dispone di applicare a questi ultimi “il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”, nonché di versare “all’entrata del bilancio dello Stato” i “risparmi derivanti dall’applicazione della presente deliberazione”, con implicito ma univoco riferimento, a quest’ultimo proposito, al comma 487 della predetta norma di legge;
b) la legittimità costituzionale della predetta deliberazione n. 87/2014 non potrebbe essere direttamente sindacata dalla Corte costituzionale perché, almeno sotto il profilo formale, la delibera non rientra tra gli atti di cui all’articolo 134, primo capoverso, della Costituzione. Ma essa non potrebbe essere sindacata neppure da questa Commissione giurisdizionale, se non altro perché, almeno sotto il profilo sostanziale, nel caso di specie l’identità del contenuto precettivo della delibera e di quello dei menzionati commi 486 e 487 comporterebbe l’inammissibile svolgimento di fatto, da parte di questo giudice, di funzioni che costituiscono prerogativa della Corte costituzionale; alle cui valutazioni, in materia di legittimità costituzionale delle leggi, questo giudice è invece tenuto a conformarsi al pari di ogni altro giudice;
c) conseguentemente, in questa situazione, essendo parimenti inammissibile (com’è appena il caso di aggiungere) che le doglianze dei ricorrenti al riguardo restino indefinite, questa Commissione giurisdizionale ritiene che la dedotta questione di legittimità sia rilevante nel giudizio principale e debba quindi essere sottoposta alla Corte costituzionale;
2) quanto alla non manifesta infondatezza della predetta questione di legittimità costituzionale:
a) i menzionati commi 486 e 487 introducono un “contributo di solidarietà” destinato a incidere su una platea di destinatari costituita dai soli percettori “dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (…)”. Al di là del nomen iuris adoprato dal legislatore, tale contributo:
– non presenta elementi tali da escludere manifestamente che esso abbia natura tributaria, se non altro perché anch’esso, al pari di altri istituti censurati dalla Corte costituzionale, sembra realizzare “una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza [costituzionale] per caratterizzare il prelievo come tributario” (Corte costituzionale, sentenza n. 241/2012, la quale richiama numerose pronunce precedenti ed è testualmente citata dalla successiva sentenza della Corte 5 giugno 2013, n. 116);
– applicandosi ad una sola categoria di cittadini percettori di reddito (vale a dire i pensionati), tale contributo non consente di escludere manifestamente la menomazione “dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi” (sentenza n. 116/2013 citata), anche considerando la natura di retribuzione differita che la Corte costituzionale riconosce ai trattamenti pensionistici;
– introducendo un prelievo consistentemente maggiore rispetto a quello previsto, in particolare, dal (distinto) “contributo di solidarietà”
richiesto a tutti i percettori di reddito dal comma 590 del medesimo articolo 1 della legge n. 147/2013, il contributo di cui ai commi 486 e 487 non consente di escludere manifestamente, anche sotto questo profilo, la menomazione del medesimo principio di uguaglianza dei cittadini a parità di reddito. Infatti la misura prevista dal menzionato comma 590 (più esattamente, quest’ultimo proroga il contributo già introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) consiste in un prelievo fisso del 3% su tutti i redditi eccedenti i 300 mila euro lordi annui, mentre le disposizioni dei commi 486 e 487 consistono in un contributo variabile dal 6 % al 18% sul (più basso) reddito pensionistico lordo eccedente di quattordici volte il trattamento minimo INPS.
Le circostanze esposte conducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei predetti commi 486 e 487, rispetto al parametro di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 53 della Costituzione, e pertanto impongono a questo giudice di rimettere la questione alla Corte costituzionale, competente in via esclusiva a pronunciarsi in proposito;
b) inoltre il “contributo di solidarietà” di cui all’articolo 1, comma 486, della citata legge n. 173/2013, dedotto nel giudizio principale odierno, presenta significativi elementi di identità con il “contributo di perequazione” a suo tempo introdotto dall’articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in seguito dichiarato costituzionalmente illegittimo con la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013. Infatti, sia le disposizioni legislative del 2011, dichiarate illegittime, sia le disposizioni legislative del 2013, oggetto della presente questione, incidono entrambe sui “trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie” (pur computando i rispettivi prelievi in misura diversa, peraltro più gravosa nelle disposizioni del 2013); e dispongono entrambe che le somme trattenute siano versate “all’entrata del bilancio dello Stato” (pur prevedendo uno specifico vincolo di destinazione nelle disposizioni del 2013). Anche tale circostanza impone a questa Commissione giurisdizionale di rimettere la questione di legittimità delle disposizioni legislative del 2013 alla Corte costituzionale, competente in via esclusiva ad apprezzare la sussistenza dell’asserita violazione del giudicato formatosi sulla predetta sua sentenza n. 116/2013;
– visti l’articolo 134 della Costituzione e l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonché l’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
* * *
– considerato inoltre che la proposizione alla Corte costituzionale della predetta questione incidentale non consente la sollecita definizione del giudizio principale nel merito, e ciò impone a questo giudice di pronunciarsi sulle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente all’eventuale verificarsi di un pregiudizio irreparabile nelle more del procedimento; visto al riguardo l’articolo 9, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera;
– ritenuto che dalla natura e dalla entità delle implicazioni patrimoniali a fondamento del giudizio non appare derivare un danno grave e irreparabile dalla perdurante efficacia degli atti impugnati nelle more del giudizio di costituzionalità, rigetta le istanze cautelari relative ai ricorsi in epigrafe, come riuniti;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), in rapporto agli articoli 3 e 53 della Costituzione ed in riferimento alle ulteriori ragioni di cui in motivazione; e per l’effetto rimette alla Corte costituzionale la definizione della predetta questione incidentale; conseguentemente
sospende
il seguito del giudizio sui predetti ricorsi, come riuniti, sino all’esito del giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale, si riserva ogni ulteriore decisione all’esito del giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale, dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti concernenti i relativi giudizi, a cura della Segreteria degli Organi di tutela giurisdizionale della Camera,
dispone altresì
la trasmissione della presente ordinanza, parimenti a cura della Segreteria degli Organi di tutela giurisdizionale della Camera, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti.
Il Presidente e relatore
On. Francesco Bonifazi
La presente ordinanza, che consta di ventotto pagine numerate inclusa la presente, è depositata in data il 10 dicembre 2014.
Il Consigliere responsabile della segreteria
Gabriele Malinconico