Imu, Tasi prima casa non si paga. Ma meno tasse non fa botto

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ROMA – Imu, Tasi prima casa non si paga niente il 16 giugno. Nove miliardi di tasse in meno da pagare rispetto all’anno scorso, abolita la tassa su cui versate lacrime a fiumi e che si lamentava avesse addirittura affossato la convenienza della proprietà immobiliare…Eppure la prima casa libera dall’Imu e dalla Tasi non fa, non produce botto elettorale. Non c’è onda di consenso per una grossa tassa in meno, per il funerale della tassa. Il 16 giugno gratis per chi di casa ne ha una sola arriva come il gratis fosse scontato. Ai tempi per un’Ici in meno Berlusconi ci vinse un’elezione, Renzi cancella Imu non sembra guadagnarci neanche un Comune…

Giugno si avvicina e con lui la fatidica scadenza del giorno ’16’. Appuntamento che però quest’anno sarà per gli italiani, per i contribuenti italiani, meno pesante del solito. Il tema è evidentemente quello delle tasse, ed in particolare di quelle sulla casa e sugli immobili in generale. Nell’ennesimo capitolo sull’imposta sulla prima casa, tornerà infatti questa dal 2016 ad essere esente da carichi fiscali. Niente Imu quindi, e nemmeno Tasi, sull’immobile adibito ad abitazione principale e nulla da pagare quindi il 16 giugno ma… Ma come spesso accade quando si ha a che fare col Fisco italiano, ci sono alcuni distinguo da fare: sia su chi non pagherà che sulla data.

“Chi è proprietario unicamente dell’abitazione principale e relative pertinenze (una per tipo) potrà tranquillamente snobbare la scadenza del 16 giugno, almeno per quanto riguarda le imposte locali sugli immobili. Il risparmio medio è di 202 euro”, riportano sul Corriere della Sera Massimo Fracaro e Stefano Poggi Longostrevi. Risparmio che non riguarderà però tutti. Se infatti l’abitazione principale sarà esente, con conseguente risparmio, da Imu e Tasi, questo non è vero per gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 ed A9, ovvero le “abitazioni di tipo signorile, le ville ed i castelli o i palazzi di eminenti pregi artistici ed architettonici” che continueranno ad essere soggette ad entrambe le imposte. E quindi a far ‘pesare’ l’appuntamento del 16 giugno ai loro proprietari. Ma pagheranno anche le altre categorie, nella misura del 50%, se cedute in comodato a parenti in linea diretta.

“Le abitazioni date in uso gratuito ai familiari non sono più assimilabili all’abitazione principale, come potevano decidere in passato, entro alcuni limiti, i Comuni – spiegano ancora Massimo Fracaro e Stefano Poggi Longostrevi ­. Quindi su questi immobili sono dovute sia l’Imu, sia la Tasi. E’ previsto però uno sconto del 50% sulla base imponibile, ma solo se il contatto di comodato, che deve essere registrato, vede come protagonisti parenti in linea retta di primo grado che utilizzano l’immobile come abitazione principale. Quindi solo se il comodato avviene tra padri e figli (o viceversa). E non è finita qui, perché sono previste altre condizioni. Il comodante, infatti, non deve essere proprietario di nessun altro immobile abitativo in Italia e deve risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Oppure, in alternativa al punto precedente, oltre all’immobile concesso in comodato può possedere nello stesso comune un’altra abitazione non di lusso, adibita a propria abitazione”. Altre eccezioni riguardano poi l’Imu, dovuta dal proprietario che affitta l’immobile e la Tasi, dovuta in una percentuale compresa tra il 70 ed il 90 sempre dal proprietario dell’immobile locato e per il restante 30/10% dall’inquilino. Saranno poi esenti dalle due imposte box, cantine e solai, ma solo uno per tipo; i terreni agricoli ed incolti, ma solo se posseduti da coltivatori diretti e o imprenditori agricoli professionali.

Mentre pagheranno sia Imu che Tasi gli immobili non residenziali non usati direttamente ma dati in affitto. Infine le abitazioni affittate a canone concordato per cui è prevista una riduzione della base imponibile del 25%. Una realtà multiforme in cui il contribuente non è esattamente aiutato nel calcolo delle imposte che deve, e peggio va dando un occhio al ‘calcolatore’ dell’Imu per cui bisogna partire dalla rendita catastale dell’immobile in oggetto (da reperire tramite gli uffici comunali se non se ne è a conoscenza) per poi moltiplicarla per 1,05 in modo da ottenere la suddetta rendita maggiorata del 5%. Questa va poi moltiplicata per un moltiplicatore ad hoc per ogni categoria (160 per abitazioni, box, cantine e solai) e, di nuovo, moltiplicata per l’aliquota stabilita dai singoli comuni. Il risultato, diviso per 2, sarà la cifra da versare il 16 giugno.

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