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Emanuele Filiberto di Savoia non pagherà tasse in Italia: ecco perché

di Maria Elena Perrero |14 Luglio 2016 13:07

Emanuele Filiberto di Savoia non pagherà tasse in Italia: ecco perché

PERUGIA – Emanuele Filiberto di Savoia non dovrà pagare le tasse in Italia, nonostante possegga una casa ad Umbertide (Perugia) e si fosse iscritto all’anagrafe quando si candidò alle elezioni. Il rampollo è residente in Svizzera e non dovrà pagare l’imposizione fiscale di 480 mila euro guadagnati con spot e trasmissioni in tv come Ballando con le stelle.

A scriverlo è oggi il quotidiano La Nazione Umbria secondo la quale a 48 ore dall’udienza in commissione tributaria a Perugia, l’Agenzia delle Entrate ha ritirato l’accertamento avviato a carico del principe.

In particolare l’Agenzia – si legge ancora sul quotidiano – riteneva che Emanuele Filiberto fosse solo fittiziamente residente all’estero, ma di fatto cittadino umbro per la proprietà di un’abitazione a Umbertide e l’iscrizione all’anagrafe quando si candidò alle elezioni. Di lì la contestazione secondo cui il principe aveva sottratto ad imposizione i compensi ricevuti.

Lo studio Tanzi, che si occupa di diritto societario e fiscale internazionale, cui Emanuele Filiberto di Savoia aveva affidato la propria difesa dalle contestazioni, ha però dimostrato – spiega ancora La Nazione – come il comportamento fiscale tenuto dal principe “fosse conforme all’ordinamento tributario italiano e alla Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dal nostro Paese con la Svizzera”.

Come ha spiegato al quotidiano umbro Paolo Tanzi, il commercialista che ha seguito direttamente la vicenda,

“Nonostante fossimo già giunti alla fase del contenzioso tributario e a pochi giorni dall’udienza, l’Agenzia delle Entrate, in completa osservanza del principio dell’affidamento e di quanto sancito dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, non ha avuto alcuna remora a rivalutare, sulla base degli elementi prodotti, l’accertamento effettuato e a provvedere ad annullarlo in autotutela nonostante nella fase istruttoria e di contraddittorio prima delle emissione dell’avviso di accertamento, gli stessi elementi non erano stati ritenuti validi”.

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