ROMA – La riforma del lavoro è cambiata. Ed ora che il testo è nelle Aule del Parlamento diventa improvvisamente più chiaro il significato di quel “salvo intese” con cui Mario Monti aveva licenziato il provvedimento in sede di Consiglio dei ministri. Significava semplicemente che la riforma del lavoro era pronta, nonostante le prese di posizione “a muso duro” del ministro Elsa Fornero, ad essere riscritta in Parlamento. Riscritta reintroducendo il reintegro in modo più netto e non solo nel caso dei licenziamenti economici che tante discussioni avevano causato. Il reintegro si “allarga” anche nel caso dei licenziamenti disciplinari.
E il come lo spiega Nicoletta Picchio in un dettagliato pezzo sul Sole 24 Ore che mette a confronto la bozza del 23 marzo uscita dal Consiglio dei ministri con il ddl del 5 aprile in Senato. E a cambiare, rispetto alla bozza iniziale pensata dal ministro Elsa Fornero, non sono solo i licenziamenti economici che erano stati l’oggetto dello scontro con Pd e sindacati, ma anche quelli disciplinari.
Soprattutto, e qui c’è un elemento quantomeno ambiguo, la modifica sui licenziamenti disciplinari non “era stata annunciata la settimana successiva dal presidente del Consiglio, Mario Monti, e dal ministro del Welfare, Elsa Fornero, nella conferenza stampa, il giorno dopo il vertice politico con i segretari dei partiti che sostengono il governo, Pd, Udc e Pdl”.
Invece, rispetto al 23 marzo, i licenziamenti disciplinari vengono riscritti, secondo il Sole con “una formula che rimette alla più ampia discrezionalità del giudice l’applicazione del reintegro, aumentando l’incertezza dei procedimenti”.
Nella versione del 23 marzo, infatti, per i licenziamenti disciplinari (giustificato motivo soggettivo) erano previste tre ipotesi chiare su cui il giudice poteva applicare il reintegro: “Il fatto contestato non sussiste; il lavoratore non lo ha commesso; il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa (che prevede il mantenimento del posto di lavoro) sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e giusta causa previste nei contratti collettivi applicabili”. Solo in questi tre casi il giudice doveva condannare il datore di lavoro “alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria, comunque non superiore alle 12 mensilità”.
E così era fino al 5 aprile, quando il testo arriva in Senato con 4 righe diverse. Quattro righe che però cambiano quasi tutto. Spiega Picchio: “Il giudice decide il reintegro per insussistenza dei fatti contestati ovvero perchè il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base «delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili»”.
In sintesi, insomma, scompaiono le tipizzazioni. Il giudice, insomma, non si limita a vedere se un caso rientra in un certo modello ma ha spazio di interpretazione più ampio. Soprattutto, scrive Picchio: “C’è l’aggiunta dell’esplicito riferimento alle «previsioni della legge». Un cambiamento che ha un impatto notevole: il giudice avrà la facoltà di decidere in base al criterio della proporzionalità dell’infrazione disciplinare commessa rispetto alla sanzione che deve essere applicata, come prevede l’articolo 2106 del Codice Civile. Ciò gli consente una valutazione del tutto discrezionale della proporzionalità della sanzione applicata (cioè il licenziamento) rispetto all’infrazione commessa. Con la conseguenza di applicare a sua discrezione la sanzione conservativa, cioè il reintegro”.
Il risultato è che il reintegro a discrezione del giudice riguarda i licenziamenti disciplinari: elemento che inquieta Confindustria e le imprese. Gli industriali, secondo Picchio, “continueranno a premere per avere modifiche, e per ripristinare il testo originario sui disciplinari, anche nelle proposte che si stanno mettendo a punto e che saranno presentate ai partiti e al governo. Nell’auspicio, più volte sollevato in questi giorni da Emma Marcegaglia, che il Parlamento aggiusti la riforma. Altrimenti ci sarebbe l’effetto boomerang di ridurre l’occupazione”.