Bisi vs Bindi, il Grande Oriente porta l’Antimafia dal giudice: “Odore di fascismo”

Bisi vs Bindi, il Grande Oriente porta l'Antimafia dal giudice: "Odore di fascismo"
Bisi vs Bindi, la Massoneria porta l’ Antimafia dal giudice: “Odore di fascismo”

Bisi contro Bindi, il Grande Oriente d’Italia, di cui Stefano Bisi è Gran Maestro, si rivolge al giudice contro il sequestro degli elenchi degli iscritti alla Massoneria deciso dalla Commissione Antimafia, di cui Rosi Bindi è Presidente. Il quesito è: sequestrare quegli elenchi era lecito o no?

In un comunicato ufficiale, il Grande Oriente d’Italia ricorda di avere notificato, il 17 marzo 2017 al Presidente della Commissione Antimafia e a tutti i suoi componenti, di una

“formale istanza di revisione in autotutela finalizzata alla richiesta di annullamento e/o di revoca del provvedimento di perquisizione e sequestro del 1.3.2017” senza ottenere risposta.

A questo punto, il Grande Oriente d’Italia

“ha ritenuto di dover rappresentare alla competente Magistratura i fatti con una richiesta di verifica delle liceità dei comportamenti e degli atti adottati dalla Commissione e dai suoi componenti. In un contesto di massima collaborazione con la Magistratura, e nel quadro di una forte ispirazione ai massimi principi di legalità costituzionale, il Grande Oriente d’Italia attende fiducioso gli esiti di questa verifica”.

In un precedente comunicato, il Grande Oriente aveva annunciato di avere presentato alla  Commissione Antimafia l’istanza di revisione in autotutela “per l’annullamento e/o la revoca” di perquisizione e sequestro anticipando, in caso di diniego, il ricorso alla Magistratura,

“in tutte   le competenti sedi,  al fine di ottenere, anche nei confronti  dei singoli parlamentari membri della Commissione, il ripristino della propria onorabilità e reputazione e di quelle dei  soggetti aderenti, nonché il  risarcimento dei danni patrimoniali  e non patrimoniali subiti a causa dell’illiceità del decreto 1° marzo 2017.

“Tale istanza si fonda anche sui principi consolidati nelle due sentenze che gli estensori ed i firmatari del  provvedimento necessariamente conoscono senza averle volute osservare, una delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione (4/1983) l’altra della Corte Costituzionale 379/1996): principi, a parere del GOI, traditi nella formulazione del provvedimento anche alla luce del presidio Costituzionale costituito dalle norme poste a tutela della libertà di associazione (art.  18) del diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.), e del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) .

“E’ stato contestato alla Commissione che le operazioni affidate allo SCICO risultano illecite in quanto anche esorbitanti rispetto ai poteri stessi, come configurati della legge istitutiva della Commissione con ogni conseguenza anche a carico dei singoli commissari e di chiunque abbia concorso ad adottare il provvedimento.

“A seguito delle valutazioni da parte dei giuristi del Grande Oriente d’Italia, è stato costituito un Collegio “aperto” alle proposte sia del mondo del libero pensiero sia di coloro che hanno avvertito l’iniziativa della Commissione (interpretabile anche alla luce delle dichiarazioni ai media da parte dei singoli commissari), come preludio di una deriva populista ed autoritaria ora scaturita anche dalle proposte di legge contro la massoneria annunciate dal deputato Pd Davide Mattiello e dall’On. Claudio Fava, entrambi componenti della stessa Commissione Antimafia,  su un modello sul quale già il fascismo si era cimentato con la “nota e sciagurata” Legge “Sulla regolarizzazione dell’attività delle associazioni e dell’appartenenza alle medesime del personale dipendente dello Stato”, promulgata il 26 novembre 1925, alla vigilia delle leggi speciali di abolizione dello Stato liberale e di instaurazione della dittatura” .

 

 

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