Dall’apprendistato alle partite Iva: come cambiano i contratti atipici

ROMA – Come si entra nel mercato del lavoro? Il governo ha messo a punto una serie di modifiche dopo una trattativa con le parti sociali. In sintesi, il governo propone più flessibilità in uscita per compensare una minor flessibilità in entrata. Ecco cosa cambia per i contratti atipici secondo lo schema del governo, nello specchietto elaborato dal Sole 24 Ore:

TEMPO DETERMINATO. Il contratto a tempo determinato si distingue dal normale impiego subordinato per la sola fissazione di un termine scritto allo spirare del quale il contratto, automaticamente, si intende risolto. E il contratto di lavoro non può avere una durata iniziale superiore ai 36 mesi Il contratto è attualmente disciplinato dal Dlgs 368 del 2001 e può essere stipulato quando vi sono ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ad esempio per fare fronte a picchi temporanei di attività Si punta a contrastare la loro reiterazione, che oltre i 36 mesi porterà alla stabilizzazione del rapporto. Prevista tranne che per i contratti sostitutivi e stagionali la penalizzazione contributiva dell’1,4%

APPRENDISTATO È un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani fino a 29 anni. Si distingue in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di alta formazione e ricerca L’apprendistato è disciplinato dalla riforma Sacconi (Dlgs 167/2011) . L’apprendista non può essere pagato a cottimo, e per l’azienda c’è la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori Vengono introdotte percentuali di conferma in servizio (per continuare ad assumere apprendisti), l’eliminazione del referente aziendale (con presenza obbligatoria del tutor) e una durata minima

TEMPO PARZIALE Conosciuto anche come contratto di lavoro part-time, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario rispetto a quello ordinario (detto anche full-time), generalmente della durata di 40 ore settimanali Esiste un part-time orizzontale con riduzione dell’orario giornaliero, uno verticale che si ha quando la prestazione giornaliera è svolta per intero, ma solo per periodi predeterminati settimanali, e uno misto Contro gli abusi, proposto l’obbligo di comunicazione amministrativa (contestuale al preavviso al lavoratore) di ogni cambio d’orario in base a clausole elastiche o flessibili nel part-time verticale o misto

INTERMITTENTE Detto anche «lavoro a chiamata» è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro a tempo Il contratto a chiamata può essere concluso solo per prestazioni discontinue. Si può usare per lavoratori con meno di 25 anni o più di 45 anni anche pensionati per lavoretti nel fine settimana, ferie estive, vacanze Per contenere gli abusi, si prevede l’obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa con modalità snelle (anche un messaggio telefonico) in occasione di ogni chiamata del lavoratore

COLLABORAZIONE A PROGETTO La collaborazione a progetto ha sostituito nella pratica il cosiddetto contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Si tratta di un rapporto di lavoro autonomo. Per progetto si intende un’attività produttiva ben identificabile e collegata all’attività del collaboratore Il contratto è disciplinato dagli articoli da 61 a 69 della legge Biagi. È un stipulato in forma scritta e deve contenere, tra l’altro, l’indicazione della durata del lavoro, del progetto e il corrispettivo Si punta a introdurre una definizione più stringente del «progetto», che non può più consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente

PARTITE IVA Si tratta dell’esempio classico di lavoro autonomo. La partita Iva è una sequenza di cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita una attività rilevante ai fini fiscali Chi intraprende un’attività rilevante ai fini Iva (impresa, arte, professione) deve presentare la dichiarazione di inizio attività alle Entrate. L’apertura della partita Iva è obbligatoria per chi è iscritto a un albo professionale Eccetto i professionisti iscritti ad Albi avrà natura subordinata la collaborazione per oltre sei mesi in un anno, che pesi più del 75% sui ricavi del collaboratore e comporti la fruizione delle postazioni del datore

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE È uno dei contratti con cui una parte (l’associante) attribuisce a un’altra (l’associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà dei contraenti, di uno o più affari determinati dietro corrispettivo di un apporto dell’associato Il codice civile prevede una partecipazione dell’associato al rischio della gestione dell’impresa (o degli affari dedotti in contratto), a fronte della quale sono definiti obblighi di rendicontazione periodica dell’associante Si propone di limitare il numero massimo degli associati di lavoro (o di capitale e lavoro) a familiari di primo grado. Obbligo di effettiva partecipazione agli utili e alla consegna del rendiconto

LAVORO ACCESSORIO È un particolare contratto previsto dalla Legge Biagi che regolamenta rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro) La prima significativa applicazione di questa disciplina è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole e al pubblico impiego Si punta a ripristinare le norme originarie sui buoni lavoro, restringendone il campo d’applicazione e introducendo modalità snelle di comunicazione amministrativa dell’inizio dell’attività lavorativa

SOMMINISTRAZIONE Introdotto dalla legge 30/2003, il contratto di somministrazione prevede l’instaurazione di un rapporto tra tre soggetti: il lavoratore è assunto dal somministratore ma svolge la sua attività presso l’utilizzatore Tra somministratore e utilizzatore si sigla un contratto commerciale di fornitura di manodopera. Il Cdm del 24 febbraio scorso ha previsto i casi in cui si potrà ricorrere alla somministrazione senza causale Nel contratto a tempo determinato l’impresa deve indicare la causale, cioè le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessario il lavoro somministrato.

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