ROMA โ Chiudono anche i bar, i ristoranti, i pub, i parrucchieri e i centri estetici. Restano aperti gli alimentari, i tabaccai e le farmacie. Arriva la nuova stretta del governo. Arriva un nuovo decreto per cercare di contrastare lโemergenza coronavirus.
โTutto il mondo ci guarda โ le parole del premier Giuseppe Conte โ lโItalia sta dando prova di essere una grande nazione. Ci guardano per i numeri del contagio ma anche perchรฉ stiamo dando prova di grande rigore e resistenza. Domani non solo ci ammireranno ma ci guarderanno come esempio positivoโ.
Ecco il testo integrale del decreto dellโ11 marzo.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante ยซMisure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19ยป e, in particolare, lโart. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante ยซDisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19ยป, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante ยซUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19ยป, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1ยฐ marzo 2020, recante ยซUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19ยป, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1ยฐ marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante ยซUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullโintero territorio nazionaleยป, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ยซUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19ยป, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dellโ8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ยซUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullโintero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020ยป;
Considerato che lโOrganizzazione mondiale della sanitaโ il 30 gennaio 2020 ha dichiarato lโepidemia da COVID-19 unโemergenza di sanitaโ pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale eโ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso allโinsorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati lโevolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dellโepidemia e lโincremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sullโintero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e lโinteressamento di piuโ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformitaโ nellโattuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dellโinterno, della difesa, dellโeconomia e delle finanze, noncheโ i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivitaโ culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, noncheโ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sullโintero territorio nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sullโintero territorio nazionale, le seguenti misure:
1) Sono sospese le attivitaโ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivitaโ di vendita di generi alimentari e di prima necessitaโ individuate nellโallegato 1, sia nellโambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nellโambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purcheโ sia consentito lโaccesso alle sole predette attivitaโ. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivitaโ svolta, i mercati, salvo le attivitaโ dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attivitaโ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per lโattivitaโ di confezionamento che di trasporto. Restano, altresiโ, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e allโinterno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attivitaโ inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nellโallegato 2.
4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi noncheโ lโattivitaโ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui allโart. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, puoโ disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere lโemergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puoโ disporre, al fine di contenere lโemergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6) Fermo restando quanto disposto dallโart. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dellโ8 marzo 2020 e fatte salve le attivitaโ strettamente funzionali alla gestione dellโemergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivitaโ indifferibili da rendere in presenza.
7) In ordine alle attivitaโ produttive e alle attivitaโ professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalitaโ di lavoro agile per le attivitaโ che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalitaโ a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti noncheโ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attivitaโ dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attivitaโ produttive si raccomanda altresiโ che siano limitati al massimo gli spostamenti allโinterno dei siti e contingentato lโaccesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nellโambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attivitaโ produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attivitaโ non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalitaโ di lavoro agile.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per lโilluminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per lโigiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
SERVIZI PER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attivitaโ delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivitaโ connesse.
Roma, 11 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte
Il Ministro della salute: Speranza
Registrato alla Corte dei conti lโ11 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429.