Costituzione di internet Rodotà-Boldrini: ecco i 14 articoli (scarica il pdf)

Costituzione di internet Rodotà-Boldrini: ecco i 14 articoli (scarica il pdf)
Costituzione di internet Rodotà-Boldrini: ecco i 14 articoli (scarica il pdf)

ROMA – Si chiama “Dichiarazione dei diritti in internet, è una bozza di “Costituzione di internet” composta di 14 articoli e presentata dalla Commissione voluta dalla presidente della Camera Laura Boldrini e presieduta dal giurista Stefano Rodotà.

>>>Scarica la bozza completa con i 14 articoli della “Carta dei diritti di internet” in formato pdf

La bozza è stata presentata in diretta streaming in tre lingue all’assemblea plenaria alla Camera sui diritti fondamentali, alla quale partecipano deputati dei parlamenti di tutti i Paesi Ue, europarlamentari e parlamentari italiani.

Questi i 14 articoli:

1. Riconoscimento e garanzia dei diritti.

Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti… (Continua)

2. Diritto di accesso

Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. (Continua)

3. Neutralità della rete

Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. (Continua)

4. Tutela dei dati personali

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza. (Continua)

5. Diritto all’autodeterminazione informativa

Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano. (Continua)

6. Inviolabilità dei sistemi e domicili informatici

Senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l’intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

7. Trattamenti automatizzati

Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

8. Diritto all’identità

Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. (Continua)

9. Anonimato

Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. (Continua)

10. Diritto all’oblio

Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza. Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. (Continua)

11. Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme

I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell’accesso. (Continua)

12. Sicurezza in Rete

La sicurezza in rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone. (Continua)

13. Diritto all’educazione

Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l’effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone. Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale. (Continua)

14. Criteri per il governo della Rete

Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti sia a livello nazionale che internazionale. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica. (Continua)

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