Processo Mills in Cassazione: la Procura chiede la prescrizione

David Mills

Processo a David Mills: la Procura generale della Cassazione ha chiesto che sia dichiarato prescritto il reato di corruzione in atti giudiziari contestati all’avvocato inglese. “Non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito”: il sostituto Gianfranco Ciani in pratica conferma la responsabilità di Mills ma il reato sarebbe però prescritto. La richiesta del procuratore sembra ribaltare tutte le precedenti sentenze negli altri gradi di giudizio.

Senza proscioglimento Mills dovrà risarcire 250mila euro a Palazzo Chigi. Ciani ha chiesto la conferma del risarcimento dei danni non patrimoniali per pregiudizio all’immagine, a favore della presidenza del Consiglio da parte dell’imputato. Secondo Ciani, con le sue testimonianze reticenti, avrebbe arrecato “pregiudizio allo Stato per quanto riguarda l’esercizio della funzione giurisdizionale”.

Le Sezioni Unite ora dovranno stabilire in maniera definitiva a cosa servisse il versamento da seicentomila dollari, pagato all’avvocato londinese Mills da Silvio Berlusconi. Secondo la Procura di Milano i soldi servivano per raccontare il falso ai giudici del tribunale nei processi in cui erano implicati i vertici del gruppo Fininvest.

Finora, la tesi difensiva di Mills è franata in primo e secondo grado, incassando una condanna a quattro anni e mezzo di carcere per corruzione giudiziaria. La decisione che verrà presa oggi 25 febbraio, potrà avere pesanti significati futuri. Soprattutto per quanto riguarda il destino processuale del presidente del Consiglio.

Secondo il pg Ciani “non c’è dubbio che il momento consumativo della corruzione di Mills da parte di Bernasconi e del gruppo erogatore dei seicentomila dollari si verifica l’11 novembre del 1999 quando Mills, in proprio e non come gestore del patrimonio altrui, fornisce istruzioni per il trasferimento dei circa seicentomila dollari dal fondo di investimento Giano Capital al fondo Torrey”.

Per il Pg, dunque, è dall’11 novembre ’99 che decorrono i termini di prescrizione e non a partire dal 29 febbraio 2000, come ritenuto invece dai giudici della Corte di appello di Milano. In questa data Mills si era fatto intestare le quote del fondo Torrey per un valore di circa seicentomila dollari. Ma secondo il Pg, questa data non è da prendere in considerazione in quanto “il ritardo del passaggio finale nella intestazione delle quote non incide sul momento consumativo della prescrizione ma trae origine dalla volontà di Mills di rendere difficoltosa la ricostruzione di questo illecito passaggio di soldi e la sua origine”.

Infine, il procuratore ha ricordato che, comunque, “quando c’ è incertezza sulla data di commissione di un reato, da sempre vale la regola del ‘favor rei’: e il decorrere della prescrizione va fissato nel momento più favorevole all’ imputato”. Dunque, l’11 novembre 1999 “con la conseguente dichiarazione di prescrizione, dal momento che la corruzione in atti giudiziari ha una pena massima che arriva fino a 8 anni”.

«Abbiamo la certezza che in questo processo le regole del diritto sono a nostro favore, per questo chiediamo l’accoglimento del ricorso che abbiamo presentato a nome di David Mills». Così l’avvocato Alessio Lanzi, che ha difeso Mills innanzi alle Sezioni unite penali della Cassazione, ha terminato la sua arringa. Il ricorso è incardinato su undici motivi, dalla inutilizzabilità di alcune prove alla violazione di regole processuali per la mancata escussione di alcuni testi. Dalla non configurabilità del reato contestato alla maturazione dei termini di prescrizione.

Mills, intanto, attende a Londra l’esito della decisione dei supremi giudici, attesa comunque entro la serata. I suoi avvocati lo hanno contattato per informarlo della richiesta della Procura della Cassazione di dichiarare prescritto il reato di corruzione in atti giudiziari con la conferma, però, della condanna a risarcire Palazzo Chigi con 250mila euro per danni all’immagine per aver intralciato il corretto funzionamento della giustizia.

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