ROMA – Abolizione del carcere per i giornalisti in caso di diffamazione. Due tipi di multe a seconda della gravità del fatto: una multa da 5 mila a 10 mila euro nel caso in cui venga attribuito un fatto determinato, se invece l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità si applica la pena della multa da 20 mila a 60 mila euro. Sono queste le novità più importanti presenti nella proposta di legge, sotto esame alla Camera, che riforma la diffamazione a mezzo stampa.
Come riporta l’agenzia di stampa Public Policy,
Alla condanna si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione del giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. La modifica si applica alla articolo 13 (Pene per la diffamazione) della legge sulla stampa 47 del 1948 che attualmente prevede: “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000. La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell’art. 24 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981”.
Non solo. Nuove norme anche per i direttori o vicedirettori di giornali o testate online. spiega Public Policy:
Tra le novità introdotte dall’articolo 2, quelle che modificano l’articolo 57 del codice penale (reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). Il testo prevede che, eccetto per i casi di concorso, il direttore o il vicedirettore (anche di testate online) risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista. L’articolo introduce anche la possibilità riconosciuta al direttore di delegare le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza. La delega è prevista con atto scritto e si applica in relazione alle dimensioni organizzative della testata.
Per quanto riguarda invece la diffamazione commessa mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa. Stop anche alle rettifiche con commento. L’aula della Camera ha dato infatti il via libera alla modifica dell’articolo 8 della legge 47 del ’48 vietando le precisazioni del giornalista in calce alla rettifica a firma della persona offesa.
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