ROMA – Niente carcere per i giornalisti condannati di diffamazione a mezzo stampa; il reato viene esteso anche a siti internet; le pene pecuniarie vengono riviste; viene inserita una multa per il querelante nel caso il processo finisca con un no luogo a procedere. Queste le principali novità contenute nella proposta di legge presentata da Enrico Costa (Ncd) già approvata dalla Camera e attualmente all’esame della commissione Giustizia del Senato.
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Pierluigi Roessler Franz, presidente dei giornalisti pensionati romani ha inoltrato al presidenrte dell’Ordine dei giornalisti Enzo Jacopino la documentazione più aggiornata sulla proposta di legge, mettendola a sua disposizione perché la diffondesse a tutti i consiglieri nazionali dell’Ordine affinché siano aggiornati e messi in condizione di presentare eventuali emendamenti.
Le novità principali della proposta di legge si possono leggere sul servizio studi del Senato che scrive, in particolare sull’articolo 1.
REGOLE STAMPA ESTESE AI GIORNALI ON LINE. Estende in via generale l’ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche on line (registrate, ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948, presso le cancellerie dei tribunali e limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni) che alle testate giornalistiche radiotelevisive.
RETTIFICA SENZA TITOLO. La proposta di Costa rivede la disciplina della rettifica, stabilendo, in particolare, che la rettifica deve essere pubblicata gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo, e con l’indicazione che si tratta di rettifica riferita ad un certo articolo individuato con la data di pubblicazione e con il nome dell’autore. Inoltre si prevede una specifica disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche on line e alle trasmissioni televisive o radiofoniche e alla stampa non periodica (ad es. i libri).
L’AUTORE PUO’ PUBBLICARE LA RETTIFICA ANCHE IN CASO DI INERZIA DEL DIRETTORE. Il testo stabilisce che della stessa procedura di rettifica può avvalersi l’autore dell’offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il direttore (o comunque il responsabile) – in caso di richiesta dell’autore – è comunque obbligato a pubblicare o diffondere la rettifica.
MASSIMO 16 MILA EURO DI MULTA PER CHI NON RETTIFICA. Si modifica l’importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di rettifica: in luogo dell’attuale importo di lire 15 milioni nel minimo e 25 milioni di lire nel massimo è prevista la sanzione da euro 8.000 a euro 16.000.
NIENTE CARCERE, MULTE FINO A 60MILA EURO. Viene eliminata la pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione è sanzionata con la sola multa da 5.000 a 10.000 euro (oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita dall’art. 595, terzo comma, del codice penale, con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro). Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 20.000 euro a 60.000 euro (attualmente la legge fa riferimento alla semplice attribuzione di un fatto determinato e prevede la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a lire 500.000); le stesse pene si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano che, a seguito della richiesta dell’autore della pubblicazione, abbia rifiutato la rettifica secondo le modalità prescritte. L’autore e i responsabili per l’offesa non sono punibili se comunque vi sia stata rettifica. A tal fine il giudice valuta la rispondenza della rettifica alla legge.
PER I RECIDIVI C’è L’INTERDIZIONE. La proposta Costa prevede che alla condanna per ciascuna delle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consegua la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e che nel caso di recidiva con nuovo delitto non colposo della stessa indole si applichi la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
QUERELANTE PUNITO SE NON C’E’ REATO. Viene inserita una specifica disposizione relativa alla ulteriore condanna che il giudice può infliggere al querelante nel caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso. La disposizione che si inserisce prevede appunto che il giudice possa prevedere anche il pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 a 10.000 euro.