Dpcm, nuove Faq governo: sì seconde case fuori regione (ma non di amici), e poi funerali, pesca, asporto... Dpcm, nuove Faq governo: sì seconde case fuori regione (ma non di amici), e poi funerali, pesca, asporto...

Dpcm, nuove Faq governo: sì seconde case fuori regione (ma non di amici), e poi funerali, pesca, asporto…

Dpcm del 14 gennaio, nuove Faq del governo. Sul sito governo.it sono comparse le nuove regole su ciò che si può fare e quello che non si può fare in zona gialla, arancione e rossa. E la novità principale riguarda le seconde case. Si potrà andare anche in quelle fuori regione. Purché siano di proprietà di un parente. Le seconde case degli amici, dunque, non valgono.

Altra importante novità riguarda l’asporto. Sarà consentito anche per i bar dalle 18 alle 22. Attenzione, però: ne potranno usufruire solo i bar dotati di cucina. Inoltre sarà possibile spostarsi tra regioni per i funerali dei parenti.

Qualche apertura anche sul fronte sport. Le attività all’aperto nei circoli saranno possibili in zona gialla. In zona gialla si potranno anche praticare ovunque caccia e pesca. Attività che invece sono limitate al proprio comune in zona arancione. E che continuano a essere vietate in zona rossa.

Dpcm 14 gennaio: scarica il testo integrale in PDF

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Autocertificazione Dpcm zona rossa: modulo PDF da scaricare e stampare.

Dpcm nuove Faq governo: seconde case fuori regione

E’ possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio.

Nelle faq si spiega che si tratta di una possibilità limitata al ‘rientro’ e questo perchè le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro”, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”.

Il titolo per recarsi nella seconda casa, “per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021”. Sono dunque esclusi, precisano le faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).

Naturalmente, “la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”. La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Sì agli accompagnatori per gli spostamenti tra regioni

Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. Nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.

Da zona rossa in altre zone per lavoro, necessità o salute

Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla zona rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, “esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”. È inoltre consentito “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”. 

Sì ad asporto fino 22, non a bar senza cucina o simili

“La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nello specifico per tutte le aree.

“La consegna a domicilio – si legge ancora – è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.

Sì a spostamenti tra regioni per funerali parenti

Si agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i funerali dei parenti. “La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto – si legge nelle Faq – sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.

Sì a sport all’aperto nei circoli in zona gialla

“È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo.

Sospeso in zona gialla servizio musei e luoghi cultura

Nella zona gialla “il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso”. 

Sì a caccia e pesca in area gialla, vietate in zona rossa

La caccia o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; vietate in area rossa.

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