Elezioni 2018: quando si vota, come si vota, partiti Elezioni 2018: quando si vota, come si vota, partiti

Elezioni 2018: come e quando si vota, partiti… tutto quello che c’è da sapere

Elezioni 2018: quando si vota, come si vota, partiti
Elezioni 2018: quando si vota, come si vota, partiti…

ROMA – Verso il voto: tutte le prossime tappe, fino allo scrutinio e alla prima riunione del nuovo Parlamento. Domenica 4 marzo si voterà per le Politiche e, in Lazio e Lombardia, anche per le Regionali.

Quanti sono i simboli presentati?

Le forze politiche in corsa alle elezioni del 4 marzo sono 38, rappresentate da 42 simboli (4 sono stati adattati per i territori con minoranze linguistiche). Il 9 febbraio, nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito del ministero dell’Interno, sono state rese pubbliche tutte le liste dei candidati per ciascun collegio e gli elementi distintivi di ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato che ha presentato le liste. Per ogni forza politica è indicato il contrassegno depositato, lo statuto (ovvero la dichiarazione di trasparenza) e il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Quanti sono i candidati?

Saranno le prime elezioni con il sistema del Rosatellum: un misto maggioritario-proporzionale. I seggi del Parlamento, quindi, saranno assegnati sia con metodo proporzionale sia con metodo maggioritario. Sono in tutto 12.428 le candidature presentate per le elezioni politiche del 4 marzo: 8.256 per la Camera e 4.172 per il Senato. Tra le prime sono 3.885 quelle per la lista uninominale, 4.181 quelle per il plurinominale e 189 quelle per la circoscrizione estero. Per quanto riguarda il Senato si contano 1.953 candidature all’uninominale, 2.138 al plurinominale e 81 per la circoscrizione estero. Da queste migliaia di candidature uscirà la composizione del nuovo Parlamento: 630 deputati della Camera (232 assegnati dai collegi uninominali con il maggioritario e 386 dai collegi plurinominali, più 12 dalla circoscrizione estero) e 315 senatori (116 seggi assegnati con il maggioritario, 193 con il proporzionale, più 6 dalla circoscrizione estero).

Come e quando si vota?

Si vota solo domenica 4 marzo dalle 7 alle 23. Per esercitare il diritto di voto bisogna avere 18 anni per la Camera, 25 per il Senato. Al seggio servono un documento di identità valido e la tessera elettorale. Complessivamente gli aventi diritto sono 46.604.925.

Gli elettori riceveranno una scheda gialla per il Senato e una rosa per la Camera. Ogni scheda riporterà in un rettangolo il nome del candidato nel collegio uninominale. Nella parte sottostante ci sarà il simbolo della lista o delle liste collegate al candidato uninominale, con a fianco l’elenco dei candidati nel collegio plurinominale. Le schede – ed è una novità – saranno munite di un tagliando anti-frode che il presidente del seggio dovrà staccare prima di metterle nell’urna: un passaggio che renderà di fatto automatico il deposito della scheda da parte del presidente, e non dell’elettore.

Per votale l’elettore può apporre una croce sulla lista, estendendo così il voto anche al candidato uninominale collegato. Oppure può apporre un segno su un candidato uninominale, e il voto si estenderà alla lista o liste collegate in misura proporzionale alle preferenze ottenute nel collegio da ogni singola lista. Il voto è valido anche se si appone il segno sia sul candidato uninominale che sulla lista o su una delle liste collegate. Non è invece possibile il voto disgiunto, cioè votare per un candidato uninominale e, nel contempo, per una lista collegata a un altro candidato.

Chi è in ospedale o casa di cura può votare nel luogo di ricovero. Gli elettori diversamente abili con grave impedimento fisico, come ciechi o affetti da paralisi, possono essere accompagnati nella cabina elettorale. Chi dipende da apparecchiature elettromedicali, può votare a casa. Anche i detenuti possono votare, dopo aver inviato al sindaco una dichiarazione con l’attestazione del direttore dell’istituto.

Si vota per le regionali in Lazio e Lombardia. Se si indica solo il candidato presidente, il voto non si estende alla lista/liste collegate; mentre se si vota solo per la lista, il voto si estende al candidato presidente collegato. E’ ammesso il voto disgiunto. Si possono esprimere una o due preferenze per il consiglio regionale (se 2 devono essere un uomo e una donna).

Quando scatta il silenzio elettorale?

Il silenzio elettorale è disciplinato dalla legge n. 212 del 4 aprile 1956, modificata più volte nel corso degli anni. Prevede che campagna e propaganda elettorale si fermino il giorno prima e il giorno stesso delle elezioni. La legge prevede che in quei giorni siano vietati comizi in pubblico e la propaganda in televisione e in radio. Nel giorno del voto,  inoltre, è vietata qualsiasi altra forma di propaganda elettorale “entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”. A canali televisivi e radio, infine, è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale. La campagna elettorale, quindi, è terminata venerdì 2 marzo.

Quando inizia lo scrutinio?

Lo spoglio delle schede elettorali delle Politiche comincerà alle 23 del giorno delle elezioni, il 4 marzo, con il conteggio del numero dei votanti. Poi si procederà con lo scrutinio dei voti per il Senato e infine lo spoglio delle schede della Camera dei deputati.Al termine toccherà allo scrutinio per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, che comincerà il giorno dopo, alle 14 di lunedì 5 marzo, quando sarà ultimato lo spoglio delle schede per il Parlamento.

Quando si riunirà per la prima volta il Parlamento?

Il nuovo Parlamento si riunirà per la prima volta il 23 marzo, entro il limite previsto dall’articolo 61 della Costituzione (secondo cui la prima riunione delle nuove “Camere ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni”). In quella data si eleggono inizialmente gli uffici di presidenza provvisori di Camera e Senato, poi si procede all’elezione dei due presidenti. Al Senato sono previsti quattro scrutini al massimo (due votazioni a maggioranza assoluta, poi una a maggioranza dei votanti e infine un ballottaggio). Alla Camera si vota a oltranza fino a che un candidato non ottenga la maggioranza assoluta dei voti: si vota a scrutinio segreto nel primo voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, per il secondo e il terzo scrutinio servono i due terzi dei voti, e infine a maggioranza assoluta dal quarto scrutinio in poi.

 

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