Fase 2, tutte le misure in vigore dal 18 maggio: il testo integrale in pdf

di redazione Blitz
Pubblicato il 16 Maggio 2020 - 10:36 OLTRE 6 MESI FA
Fase 2, tutte le misure in vigore dal 18 maggio: il testo integrale in pdf

Fase 2, tutte le misure in vigore dal 18 maggio: il testo integrale in pdf (Foto Ansa)

ROMA  –  Si è tenuto venerdì 15 maggio il Consiglio dei Ministri che ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da coronavirus o Covid-19. 

Il decreto, come si legge sul sito del governo, delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti delle persone nella proprio regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.

Lo Stato o le Regioni potranno adottare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 3 giugno 2020 gli spostamenti tra regioni diverse saranno consentiti, così come quelli da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori.

Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Viene confermato il divieto di mobilità per le persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al coronavirus. 

Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per quanto riguarda le attività economiche e commerciali, il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca diverso reato, le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Qui potete scaricare il testo integrale in pdf delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive proposte dalle Regioni e approvate dal governo. (Fonti: governo.it, regioni.it)