Fiat Pomigliano, ricorso Fiom: ecco i punti di contrasto

ROMA, 16 LUG – E' il contratto del 29 dicembre 2010, sottoscritto da Fiat e sindacati dei metalmeccanici (Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic e Ugl metalmeccanici, senza la Fiom-Cgil), insieme all'Associazione quadri e capi Fiat, al centro della battaglia delle tute blu della Cgil contro il Lingotto, arrivata in un'aula di tribunale a Torino.

Si tratta di un contratto collettivo di primo livello, all'interno del quale si definisce una normativa specifica per Fabbrica Italia Pomigliano, sostitutivo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Questi, in sintesi, i punti principali contestati dalla Fiom.

– SOSTITUISCE CCNL METALMECCANICI. Nella cosiddetta 'norma di chiusura' si legge che ''le parti convengono sulla natura del presente contratto quale contratto collettivo di lavoro di primo livello, in quanto tale del tutto idoneo a sostituire, per le societa' che intendano aderirvi, il Ccnl dei metalmeccanici, sia per l'estensione del campo normativo sia per il livello dei trattamenti previsti''. Un contratto, dunque, potenzialmente estendibile anche ad altre societa'.

– FABBRICA ITALIA POMIGLIANO NON IN CONFINDUSTRIA. Il contratto – si legge in apertura dello stesso – sara' applicato ai lavoratori di Fabbrica Italia Pomigliano ''che, non aderendo al sistema confindustriale, non applica la contrattualistica definita nell'ambito dello stesso''. Inoltre, si specifica, ''l'adesione al contratto di terze parti e' condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie''.

– RSA SOLO PER SINDACATI FIRMATARI, FUORI FIOM. Non ci sono le Rsu (le Rappresentanze sindacali unitarie, che vengono elette dai lavoratori) ma le Rsa (Rappresentanze sindacali aziendali, che vengono nominate) e che possono essere costituite, sulla base di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori del 1970 (all'art.19), dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. Di fatto, quindi, la Fiom resta fuori, non avendo firmato.

– ASSUNZIONI. Il personale proveniente dal Giambattista Vico viene assunto nella newco Fabbrica Italia Pomigliano con cessione individuale del contratto, senza periodo di prova, ''con il riconoscimento dell'anzianita' aziendale pregressa e con salvaguardia del trattamento economico complessivo e senza l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2.112 del codice civile'', in quanto ''nell'operazione societaria non si configurano trasferimenti di rami d'azienda''. Questo e' un altro punto contestato dalla Fiom, che sostiene invece si tratti di un trasferimento d'impresa e chiede che i lavoratori non debbano licenziarsi per poi essere riassunti e debbano mantenere tutti i diritti acquisiti e quindi anche il contratto nazionale.

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