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La grazia, art.87 della Costituzione. Cos’è, come funziona, chi decide?

di Daniela Lauria |2 Agosto 2013 23:16

La grazia, art.87 della Costituzione. Cos’è, come funziona, chi decide?

ROMA – In queste ore di paralisi istituzionale, stretti tra l’ultimatum di Silvio Berlusconi e il ricatto politico messo in atto dai suoi parlamentari, pronti a dare le dimissioni se il presidente della Repubblica non concederà la grazia al loro leader, è lecito domandarsi che cos’è la grazia? Come funziona? Quali sono le regole per chiederla? Chi decide?

COS’E’ – Basta scorrere la Costituzione fino all’articolo 87, comma 11:

”Si tratta di un istituto clemenziale di antichissima origine – spiega il sito del Quirinale – che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione)”.

La grazia, ”estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.)” e ”può essere sottoposta a condizioni”.

COME SI CHIEDE – Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale. E la domanda è diretta al Capo dello Stato e va presentata al ministro della Giustizia. È sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di Appello o, se il condannato è detenuto, il Magistrato di sorveglianza. A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l’altro, alla posizione giuridica del condannato, all’intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari.

CHI DECIDE – Acquisiti i pareri, il ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio ‘avviso’, favorevole o contrario alla concessione del beneficio. Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato compete la decisione finale. L’art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa d’ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria. Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato. Dal suo insediamento per il primo settennato – il 15 maggio 2006 – il presidente Napolitano ha adottato 23 provvedimenti di grazia.

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