Intercettazioni, Berlusconi: “Utili ma abusate”. La maggioranza si prepara alla battaglia in Senato

Silvio Berlusconi

“Uno strumento utile di cui però, purtroppo, nel nostro Paese si tende ad abusare, e spesso con intenti che non hanno nulla a che vedere con la giustizia, ma piuttosto con il pettegolezzo e il gossip di bassa lega”. Così il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi parla delle intercettazioni, in una lettera in cui manifesta il suo apprezzamento al libro di Giovanni Nazzaro dedicato a ‘Le intercettazioni sulle reti cellulari’.

Nel frattempo, al Senato, ci si appresa domani a discutere in Aula il disegno di legge sulle intercettazioni. Novità arrivano da alcuni emendamenti che, ancora sotto forma di bozza, il governo ha approntato in vista della seduta di domani. Gli emendamenti prevedono: il divieto di predisporre le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora, la regola per cui se un magistrato rivela un segreto istruttorio potrà essere sostituito ma solo per decisione del capo dell’ufficio giudiziario e, infine, che il ddl entrerà in vigore solo 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ok intercettazioni ambientali ma non nei luoghi privati. Si potranno predisporre intercettazioni ambientali, tranne che nei luoghi di privata dimora, anche se non vi è motivo di ritenere che lì, dove si intende controllare, si stia svolgendo un’attività criminosa. E’ quanto prevede l’emendamento, ancora in versione di bozza, che il relatore del ddl Intercettazioni Roberto Centaro potrebbe presentare domani pomeriggio in Aula al Senato. Tale possibilità, però, è limitata solo alle ipotesi secondo le quali dalle intercettazioni si potrebbero acquisire elementi fondamentali per l’accertamento del reato per il quale si procede. Si potranno applicare le cosiddette ‘cimici’ anche nel caso in cui possano emergere indicazioni rilevanti per impedire che venga commesso un ulteriore reato.

Sulla sostituzione del pm decide il capo dell’ufficio giudiziario. A decidere sulla sostituzione del magistrato che risulti iscritto nel registro degli indagati per aver rivelato un segreto istruttorio o aver fatto dichiarazioni sul procedimento di cui è titolare dovrà sempre essere il capo dell’ufficio giudiziario.

Cambia norma transitoria. Con due emendamenti, che domani il relatore del ddl intercettazioni Roberto Centaro presenterà in Aula al Senato, infine, cambia di nuovo la norma transitoria del disegno di legge. E si stabilisce che la legge entrerà in vigore soltanto 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nella bozza del primo emendamento si specifica che le nuove norme non si applicheranno ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge per i quali sia già stato emesso il decreto di autorizzazione alle intercettazioni o alla loro proroga. In tal caso, verranno ‘fatte salve’ le operazioni già eseguite e gli ascolti potranno proseguire per un tempo massimo non superiore a 75 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il secondo intervento sulla norma transitoria riguarda tutti i procedimenti in corso all’entrata in vigore della legge.

Rispetto al testo licenziato dalla commissione Giustizia del Senato, si è deciso di espungere, dall’entrata in vigore immediata: le norme che riguardano i casi di astensione del giudice; la sostituzione del Pm che rilascia dichiarazioni sui procedimenti che gli sono stati affidati e che viola il segreto istruttorio; il divieto di intercettare i difensori anche su utenze di terze persone. Restano invece immediatamente applicabili tutte le misure che riguardano i divieti di pubblicazione degli ‘ascolti’ e degli atti di indagine (per questi ultimi resta però la possibilità di pubblicazione per ‘riassunto’) così come riformulato nell’articolo 114 c.p.p; l’obbligo del segreto (329-329-bis c.p.p); la possibilità per il Pm di reiterare di 48 ore in 48 ore la durata degli ascolti, una volta superato il tetto dei 75 giorni. In più, entrerà in vigore da subito il divieto di trascrivere le parti di conversazioni relative a fatti, circostanze e persone estranee alle indagini e l’obbligo per il Tribunale di togliere dalla trascrizione delle conversazioni i nomi o i riferimenti di tali soggetti estranei. Immediata applicazione avranno anche le norme che riguardano l’obbligo per il Pm di avvertire il Vaticano se ad essere indagato o intercettato è un ecclesiastico e quelle che riguardano la possibilità di fare riprese e registrazioni di un procedimento in assenza del consenso delle parti interessate.

Per quanto riguarda quest’ultimo caso, secondo un altro emendamento del relatore, toccherà al presidente della Corte d’Appello dire l’ultima parola sull’autorizzazione a fare le riprese, sempre che il processo venga considerato di interesse per l’opinione pubblica. E questa disposizione potrà essere immediatamente applicabile ai procedimenti in corso. Per quanto riguarda la ‘vacatio legis’, chi sta mettendo a punto la bozza di emendamento spiega che il termine di 30 giorni per prevedere l’entrata in vigore della legge “appare necessario in considerazione delle molte e rilevanti modifiche alla disciplina del procedimento penale contenute nella nuova legge”.

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