Lavoro. Art. 18, ammortizzatori: il testo integrale della riforma

Pubblicato il 24 Marzo 2012 - 00:00 OLTRE 6 MESI FA

ROMA, 23 MAR – Stretta sulla flessibilita’ in entrata nel mercato del lavoro con una vera e propria stangata sui contributi dei collaboratori e via libera sulla flessibilita’ in uscita con la revisione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e la previsione del solo indennizzo in caso di licenziamenti per motivi economici ritenuti dal giudice ingiustificati: sono solo alcune delle misure contenute nella riforma del mercato del lavoro approvata oggi dal Consiglio dei ministri. Dieci capitoli e 26 pagine approvati dopo una riunione fiume del Consiglio dei ministri, ecco le misure:

(per il testo integrale clicca qui)

CONTRATTI: Si punta sull’apprendistato e sul suo valore formativo. Si collega l’assunzione di nuovi apprendisti alla stabilizzazione avvenuta in precedenza (50% nell’ultimo triennio), si prevede una durata minima di sei mesi per il contratto e si alza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati (da 1 a 1 a 3 a 2). Il contratto a tempo determinato e’ perseguito fissando un intervallo di 60 giorni tra un contratto e l’altro (contro i 10 attuali) per un contratto inferiore a 6 mesi e di 90 giorni per una durata superiore (adesso 20).

STRETTA PARTITE IVA: Stretta sulle partite Iva e sulle associazioni in partecipazione permesse solo in caso di associazione tra familiari entro il primo grado (genitori o figli) e il coniuge.

– STANGATA CO.CO.PRO: Ci sara’ una definizione piu’ stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive in modo da enfatizzare la componente professionale. E’ vietato l’inserimento di clausole che consentono il recesso prima della fine del progetto. In caso di mancanza di un progetto specifico il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si prevede per i collaboratori un aumento dell’aliquota contributiva di un punto l’anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% prevista per il lavoro dipendente (fino al 24% per chi e’ iscritto a gestione separata e ad altre gestioni o pensionati).

– ART. 18: Ci saranno tre regimi sanzionatori per il licenziamento individuale illegittimo: la reintegrazione nel posto di lavoro sara’ disposta dal giudice solo nel caso di licenziamento discriminatorio e in alcuni casi di infondatezza del licenziamento disciplinare. Nel caso di licenziamento per motivi economici ritenuto illegittimo dal giudice il datore di lavoro potra’ essere condannato solo al pagamento di un’indennita’. L’indennizzo che dovesse essere deciso a fronte di un licenziamento illegittimo per motivi disciplinari o per motivi economici potra’ variare tra le 15 e le 27 mensilita’. Sara’ sempre obbligatorio indicare i motivi del licenziamento. Se il licenziamento economico e’ strumentale e il lavoratore riesce a provare che e’ invece di natura disciplinare o discriminatoria il giudice applica le relative tutele. E’ prevista l’introduzione di un rito procedurale veloce per le controversie in materia di licenziamento.

– ASPI: la nuova assicurazione sociale per l’impiego e’ destinata a sostituire a regime, nel 2017, l’indennita’ di mobilita’ e le varie indennita’ di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti purche’ possano contare su 2 anni di anzianita’ assicurativa e 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio. Sara’ pari al 75% della retribuzione fino a 1.150 euro e al 25% oltre questa soglia per un tetto massimo di 1.119 euro lordi al mese. E’ prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli 8 mesi attuali (12 per gli over 50) ai 12 dell’Aspi (18 per gli over 55). La contribuzione e’ estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito di applicazione dell’indennita’. L’aliquota e’ pari a quella attuale per i lavoratori a tempo indeterminato (1,31%) ma sara’ gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine (da restituire in caso di stabilizzazione del contratto). Andra’ a regime nel 2013.

– CONTRIBUTO LICENZIAMENTO: Il datore di lavoro all’atto del licenziamento dovra’ versare all’Inps mezza mensilita’ ogni 12 mensilita’ di anzianita’ aziendale negli ultimi tre anni (in vigore dal 2013).

– CIGS: La necessita’ di eliminare a decorrere dal 2014 i casi in cui la cassa integrazione straordinaria copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro porta all’eliminazione della causale per cessazione di attivita’. La Cigs viene estesa a regime per le imprese del commercio tra i 50 e i 200 dipendenti, le agenzie di viaggio sopra i 50 e le imprese di vigilanza sopra i 15.

– FONDO SOLIDARIETA’ PER SETTORI NON COPERTI DA CASSA INTEGRAZIONE: per le aziende non coperte dalla cig straordinaria arriva un fondo di solidarieta’. La contribuzione dovra’ essere a carico del datore di lavoro (2/3) e del lavoratore (1/3) e ci sara’ l’obbligo di bilancio in pareggio.

– TUTELA LAVORATORI ANZIANI:Sono possibili accordi per esodi di lavoratori anziani (che raggiungano la pensione nei quattro anni successivi al licenziamento) e la loro tutela con un indennita’ in attesa dell’accesso alla pensione ”con costi a carico dei datori di lavoro”.

– EQUITA’ DI GENERE: Norme di contrasto alle dimissioni in bianco e il rafforzamento fino a tre anni di eta’ del bambino del regime di convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri (al momento e’ un anno).

– PAPA’ OBBLIGATORIO: Viene introdotto il congedo di paternita’ obbligatorio (tre giorni) e si approva il regolamente che disciplina le quote rosa nelle societa’ controllate dalle pubbliche amministrazioni.

– VOUCHER BABY SITTER: Arrivano i voucher per le baby sitter Le neo mamme avranno diritto di chiedere la corresponsione di questi ”buoni” dalla fine della maternita’ obbligatoria e per gli 11 mesi successivi. Li dara’ l’Inps.