Legge bavaglio 2013. Testo Commissione Giustizia Camera e ddl Costa

Pubblicato il 5 Agosto 2013 - 05:14 OLTRE 6 MESI FA
Legge bavaglio 2013. Testo Commissione Giustizia Camera e ddl Costa

La Camera dei deputati. Qui sta nascendo la nuova legge bavaglio

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante

 

C. 925 Costa C. 1100Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C.1242 Molteni

 

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

N. 925

TESTO

DELLA COMMISSIONE

risultante dall’approvazione degli emendamenti

26  luglio 2013

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante

Art. 1.

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

 

 

      01. All’articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge”.
      1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          0a) al primo comma le parole: «fare inserire» sono sostituite dalla seguente: «pubblicare»;.
          0b) al primo comma dopo le parole: “nell’agenzia stampa” sono inserite le seguenti: “ o nella testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge”;
          0c) al primo comma, dopo la parola «gratuitamente» sono aggiunte le seguenti: «e senza commento»;
          a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»; soppressa
            a-bis) al secondo comma, dopo le parole «cui si riferiscono» sono aggiunte le parole «Per le testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l’avvenuta modifica»; 
          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:           b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
              «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni»;               «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni»;
          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:           c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
              «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;               «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche  entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»;
          c-bis) al quinto comma, le parole:    “trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda le testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, e sesto comma”, le parole: “ in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda le testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, quinto e sesto comma” e le parole: “al pretore” sono sostituite dalle seguenti: “ al giudice”;
          d) dopo il quinto comma è inserito il seguente:           d) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
              «Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».               «Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
          d-bis) al sesto comma, le parole: “da lire 15.000.000 a lire 25.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 8.000 a euro 16.000”.
      2. Dopo l’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:       2. Dopo l’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
      «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell’effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.       «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.
      2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l’entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l’imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa. Soppresso
      3. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».       3. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».
      3. L’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.       3. L’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
      4. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:       4. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
      «Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.       «Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa  si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un  fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.
      2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.       2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, n.1),  del medesimo codice, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
      3. L’autore dell’offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.       3. L’autore dell’offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.
      4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.       4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
      5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».       5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».

Art. 2.

Art. 2.

(Modifiche al codice penale).

(Modifiche al codice penale).

      1. L’articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:       1. L’articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».       «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell’interdizione della professione di giornalista.
Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, può delegare, con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma. ».
      2. L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:       2. L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.       «Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.       Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
      Le pene sono aumentate qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».       Le pene sono aumentate fino alla metà qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».
      3. All’articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:       3. All’articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo, terzo  e quarto sono sostituiti dai seguenti:
      «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.       «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con più persone, anche in via telematica, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
      La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.       Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato la pena è della multa fino ad euro 15.000.»
      Se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.
      Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l’autore dell’offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell’altrui reputazione.
      Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma». .

Art. 3.

Art. 3.

(Modifica all’articolo 427 del codice di procedura penale).

(Modifica all’articolo 427 del codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:       1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
      «3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».       «3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

Art. 3-bis.

(Modifica all’articolo 200 del codice di procedura penale).

 

      1. Il comma 3 dell’articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:  
«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai
   giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

 

Per le norme esistenti in materia di stampa cui si riferiscono le modifiche esaminate dalla Commissione giustizia della Camera vedere a questo link.