Detrazioni fiscali: resta la retroattività, altrimenti niente taglio Irpef 27%

Legge di stabilità: se non passa la retroattività del taglio alle detrazioni fiscali non scatta la diminuzione dell’aliquota Irpef dal 27 al 26%

ROMA – Legge di stabilità: non cambia, ribadisce il Governo, ma se i partiti la spuntassero per abolire la retroattività del taglio alle detrazioni, il mancato gettito sarebbe compensato dal rinvio del taglio di un punto dell’aliquota Irpef sul secondo scaglione (quella del 27%). I permessi di accompagnamento e assistenza disabili sono invece salvi. Il problema è sempre la copertura. Sulla retroattività si era concentrato il massimo di dissenso di tutte le forze politiche, anche perché la norma erta stata introdotta in deroga allo Statuto del Contribuente che vieta appunto la retroattività di qualsiasi imposta.

Dal momento che la correzione di quello che è stato giudicato uno scivolone del governo dei tecnici può avvenire nella discussione delle norme in Parlamento, il Governo si riserva di trovare altrove il miliardo e cento di mancato gettito effetto dello slittamento. I partiti, in pratica, vogliono far coincidere il beneficio del taglio annunciato di un punto Irpef sui due scaglioni con l’aggravio del taglio alle agevolazioni fiscali, abolendo la retroattività del provvedimento. Il Governo troverebbe la sintesi, per rispettare la tabella di marcia sul controllo dei conti pubblici, limitando il taglio di un punto Irpef solo al primo scaglione (dal 23% al 22%).

A questo punto bisognerebbe rifare i calcoli tra costi e benefici per il contribuente. Se venisse confermato il taglio sul solo primo scaglione, i contribuenti interessati sarebbero direttamente quelli con redditi annuali lordi fino a 15 mila euro e, per la progressività del regime fiscale, tutti gli altri contribuenti per la parte di reddito fino a 15 mila euro. 150 euro era il conto. Contro i 280 euro fino a 28 mila euro. Ricordiamo che l’applicazione dei tagli alle agevolazioni fiscali riguarda l’introduzione di una franchigia minima di 250 oltre la quale una spesa può essere portata a deducibilità e di un tetto massimo di tremila euro oltre il quale non si può applicare la detrazione.

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