Legge sul Femminicidio: il testo integrale in Pdf

Legge sul Femminicidio: il testo integrale in Pdf
Legge sul Femminicidio: il testo integrale in Pdf

ROMA – Il decreto 93 sul femminicidio è legge. Ma cosa c’è scritto nel testo? Ecco il documento originale in Pdf con il testo integrale della legge sul femminicidio.

Dopo il passaggio alla Camera, il Senato, nella seduta di venerdì 11 ottobre, ha approvato con 143 voti favorevoli, 3 contrari e nessun astenuto il disegno di legge n. 1079 di conversione in legge del decreto-legge n. 93, recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”.

Questo il testo integrale della legge sul femminicidio:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1079 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro dell’interno (ALFANO) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI) e dal Ministro della giustizia (CANCELLIERI) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (SACCOMANNI) (V. Stampato Camera n. 1540) approvato dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 ottobre 2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province

TIPOGRAFIA DEL SENATO Atti parlamentari
– 2 – Senato della Repubblica – N. 1079 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
INDICE Disegno di legge…………………………………….. Pag. 3 Allegato……………………………………………. »4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati…………………. »20

DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di si-curezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, è convertito in legge con le modificazioni ri-portate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 2. 1. Fermo restando quanto previsto dall’ar-ticolo 1, comma 115, della legge 24 dicem-bre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedi-menti di scioglimento degli organi e di no-mina dei commissari straordinari delle am-ministrazioni provinciali, adottati, in applica-zione dell’articolo 23, comma 20, del de-creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-cembre 2011, n. 214, ai sensi dell’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legisla-tivo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché gli atti e i provvedi-menti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commis-sari straordinari. 2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l’ap-plicazione delle disposizioni di cui all’arti-colo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 135. Atti parlamentari

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93 All’articolo 1: il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. All’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: “11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”. 1-bis. Il secondo comma dell’articolo 572 del codice penale è abro-gato. 1-ter. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il nu-mero 5) è sostituito dal seguente: “5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tu-tore”»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. All’articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: “per il delitto previsto dall’articolo 609-quater” sono inserite le seguenti: “o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore”; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei prov-vedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile”. 2-ter. All’articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: “fino a euro 51” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro 1.032″»; al comma 3: la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche se-parato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione af-fettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso stru-menti informatici o telematici”»; la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i se-guenti: “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma”»; dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: “di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale por-nografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609- bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7″». All’articolo 2: al comma 1: prima della lettera a) sono inserite le seguenti: «0a) all’articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell’ac-cesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”; 0b) all’articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: “f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale”»; alla lettera a), le parole: «è inserita la seguente: “582,” e» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti: “582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate,”,», prima delle parole: «609-octies e» e dopo le parole: «secondo comma» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis”»; dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) all’articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il se-guente periodo: “Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-as-sistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’ar-ticolo 299, comma 2»; alla lettera b): al numero 1), le parole: «e 282-ter devono essere immediatamente comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e» e le parole: «e ai servizi socio-assistenziali del territorio» sono soppresse; al numero 2), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la per-sona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede»; al numero 3), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»; dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) all’articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: “, e nei casi di cui all’articolo 384-bis”; b-ter) all’articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: “previsti dagli articoli” è inserita la seguente: “572,” e le parole: “e 609-undecies” sono sostituite dalle seguenti: “, 609-undecies e 612-bis”»; alla lettera d), capoverso Art. 384-bis: al comma 1, dopo le parole: «previa autorizzazione del pub-blico ministero,» sono inserite le seguenti: «scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,», dopo le parole: «l’inte-grità fisica» sono inserite le seguenti: «o psichica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’a-dempimento degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni»; al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontana-mento»; alla lettera e), le parole: «agli articoli” sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli” è inserita la seguente»; la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) all’articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: “di cui agli articoli” è inserita la seguente: “572,” e le parole: “e 590, terzo comma,” sono sostituite dalle seguenti: “, 590, terzo comma, e 612-bis”»; alla lettera g), capoverso 3-bis, le parole: «Per il reato di cui all’articolo 572 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i delitti commessi con violenza alla persona»; la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) all’articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: “e al difensore” sono inserite le seguenti: “nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”»; dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) all’articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Quando una persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell’arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l’udienza di convalida indicata dal pubblico ministero”»; alla lettera i), numero 1), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»; al comma 3, le parole: «”572, 583-bis, 612-bis”» sono sostituite dalle seguenti: «”572, 583-bis,” e le parole: “e 609-octies” sono sostituite dalle seguenti: “, 609-octies e 612-bis”»; è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: “alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, ovvero contro il con-vivente”»; alla rubrica, le parole: «di cui all’articolo 572 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «contro la persona». All’articolo 3: al comma 1: al primo periodo, dopo le parole: «sia segnalato» sono inserite le seguenti: «, in forma non anonima,» e le parole: «al reato di cui al-l’articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale»; al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più atti, gravi ovvero non episo-dici» e le parole: «o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimo-nio o da una relazione affettiva»; al comma 2: al primo periodo, dopo le parole: «n. 38» sono aggiunte le se-guenti: «, come modificato dal presente decreto»; al terzo periodo, dopo le parole: «articolo 218 del» sono inse-rite le seguenti: «codice della strada, di cui al»; al quarto periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; al comma 4, le parole: «dell’eventuale » sono sostituite dalla seguente: «del» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizza-bile soltanto ai fini dell’avvio del procedimento»; al comma 5, le parole: «dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell’ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo»; è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis.

Quando il questore procede all’ammonimento ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i ser-vizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere». All’articolo 4: al comma 1: all’alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»; al capoverso Art. 18-bis: al comma 1: al primo periodo, le parole: «anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità» sono sostituite dalle seguenti: «con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest’ultima»; al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più atti, gravi ovvero non episo-dici» e le parole: «tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimo-nio o da una relazione affettiva»;

al comma 3: al primo periodo, dopo le parole: «emergano nel corso di inter-venti assistenziali» sono inserite le seguenti: «dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1»; dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del per-messo di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico». L’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5. – (Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).

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