Legittima difesa, Mattarella promulga la legge. Ma scrive alle Camere e a Conte: “Turbamento sia oggettivo”

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Legittima difesa, Mattarella promulga la legge. Ma scrive alle Camere e a Conte: “

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante modifiche al codice penale e in materia di legittima difesa. Ma contestualmente ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato e al premier Giuseppe Conte per rimarcare che “il ruolo dello Stato resta primario”. 

“Il provvedimento – si legge nella premessa – si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità”.

Ma il Capo dello Stato ci tiene subito a precisare: “Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”.

I rilievi posti in evidenza da Mattarella sono essenzialmente tre: la normativa sulla legittima difesa, così come prevista dal Codice Rocco e ancora vigente, prevede la condizione di “necessità” che non può essere abolita dalla nuova legge perché sarebbe contraria ai principi costituzionali. Sussiste quindi la necessità di un pericolo attuale, cioè in atto. Sull’introduzione del concetto di “grave turbamento“, Mattarella sottolinea poi che non può essere invocato “soggettivamente” da chi ha sparato. Altrimenti chiunque potrebbe dire di averlo fatto in stato di grave turbamento. Occorre quindi che tale turbamento sia riconosciuto oggettivamente. Infine vengono evidenziati due errori materiali: alcune garanzie fornite dalla legge non vengono estese al di fuori del domicilio (per esempio se si è aggrediti in strada), né al reato di rapina, ben più grave di quello di furto o di scippo.
 
Ecco di seguito il testo della lettera:

“L’art.2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta.

Devo rilevare che l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.

Segnalo, infine, che l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – “gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina”.

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