M5S, regionarie Sicilia: il Tribunale conferma la sospensione e invalida incoronazione Cancelleri

M5S, regionarie Sicilia: il Tribunale conferma la sospensione e invalida incoronazione Cancelleri
M5S, regionarie Sicilia: il Tribunale conferma la sospensione e invalida incoronazione Cancelleri

ROMA – M5S, regionarie Sicilia: il Tribunale conferma la sospensione e invalida incoronazione Cancelleri. Il Tribunale di Palermo ha confermato la sospensione delle regionarie M5S in Sicilia, le primarie cioè del Movimento da cui era uscito il candidato a correre per la poltrona di presidente della Regione. Quella del 12 settembre era una sospensione provvisoria.

Il giudice Claudia Spiga ha accolto il ricorso di un candidato, Marco Giulivi, bloccando il provvedimento interno a M5S che ne aveva bloccato la candidatura. Provvedimento giudicato arbitrario e illegittimo perché depennava il nome di Giulivi a causa di un ritardo nella sottoscrizione del codice etico.

“Cancelleri era, è e sarà il candidato presidente del MS5”. E’ questo il titolo di un post del blog di Beppe Grillo firmato da Giancarlo Cancelleri in cui si spiega come per indire nuove Regionarie “siamo fuori tempo massimo”. “La scadenza per presentare il simbolo è questo sabato 23 settembre e dobbiamo inoltre raccogliere 3.600 firme per la presentazione della lista. Per questo motivo il M5S sarà presente alle regionali siciliane con il sottoscritto, Giancarlo Cancelleri, candidato alla Presidenza della Sicilia”, si legge.

Le motivazioni. Il Movimento 5 Stelle non ha presentato ancora le liste e la candidatura di Giancarlo Cancelleri e quindi la domanda di sospensione delle regionarie dell’attivista Mauro Giulivi può essere accolta. Lo scrive il giudice Claudia Spiga nel provvedimento con quale ha accolto il ricorso che di fatto sospende le elezioni interne del M5S per le candidature.

“L’impugnativa – dice – non è soggetta a termini di decadenza (salvo il decorso del termine di prescrizione) mentre la domanda di sospensione di un atto dell’associazione, non può ritenersi preclusa (o comunque tardivamente proposta) per effetto dell’adozione di un successivo provvedimento che sul primo si fondi e anch’esso oggetto di impugnativa. Anche le delibere esecutive e che hanno quindi già prodotto i loro effetti possono infatti essere sospese e annullate, sempre che gli effetti delle stesse non si siano definitivamente realizzati ed esauriti”.

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