Mozzarella di bufala. Galan: ok alla sentenza che vieta il 51% di altro latte

La sentenza della Cassazione in cui si ribadisce che non si può etichettare come Mozzarella con latte di bufala un prodotto che contiene, per più della metà, altro tipo di latte, “aggiunge un tassello importante per la tutela dei consumatori”. Lo precisa in una nota il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan, riferendosi alla sentenza n.14285\10 della III Sezione Penale della Cassazione, che ribadisce – sottolinea il ministro – quanto già previsto dall’art. 5 della Legge n. 283\62, ovvero che se si produce mozzarella con latte di bufala il prodotto deve essere ‘vero’, cioé fatto con almeno il 50% di latte di bufala, anche prima della sua immissione in commercio.

Galan ci tiene a precisare che “la sentenza in questione non coinvolge in alcun modo la Mozzarella di Bufala Campana DOP, che nessuno ha mai messo in dubbio debba essere fatta con il 100% di latte di bufala proveniente solo dalla zona di origine definita dal disciplinare”, ma “il prodotto generico ‘mozzarella con latte di bufala’”.

Secondo il ministro, il pronunciamento della Cassazione pone “di fronte ad un caso in cui rientrano questioni assai delicate e che vanno dalla effettiva qualità del prodotto, dalla sua riconosciuta genuinità, all’etichettatura, all’immissione nelle reti commerciali sia italiane che straniere. Grazie alla Cassazione – conclude Galan – è stato fatto un altro passo in direzione della chiarezza e della trasparenza a tutela dei consumatori e di un prodotto che in questi anni è stato fatto oggetto di numerosi attacchi”.

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