Senato federale, taglio dei parlamentari, più poteri al premier: la riforma Calderoli

Umberto Bossi e Roberto Calderoli alla Camera (Foto Lapresse)

ROMA – Senato e Camera meno affollati: solo 500 parlamentari in tutto e per quanto riguarda lo stipendio viene introdotto il criterio caro a Brunetta e Gelmini: il merito. E in più, il disegno di legge costituzionale firmato dal ministro Roberto Calderoli, introduce un progetto da tempo inseguito dalla Lega, il Senato federale.

Il Senato diventa ”Senato federale della Repubblica”. Lo prevede l’articolo 2 della proposta di legge Costituzionale presentata dal governo, a firma del ministro per la Semplificazione per una riforma delle istituzioni. Il Senato federale sarà composto da 250 senatori (attualmente sono 315). E verrà ”eletto a suffragio universale e diretto su base regionale”. Ai suoi lavori potranno partecipare ”senza diritto di voto, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali”. Si potrà essere eletti senatori al compimento dei 21 anni.

Al presidente del Senato in compenso viene tolto il ruolo di seconda carica dello Stato, che passa al presidente della Camera, attuale terza carica. ”Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati”. Dopo la nascita del Senato federale, la funzione di supplenza del capo dello Stato, oggi in capo al presidente del Senato, passerebbe dunque all’inquilino di Montecitorio. ”In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica – si legge nella bozza di riforma – il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera e’ sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione”.

La bozza prevede la riduzione del numero di deputati e senatori a 250 per ciascuna Camera. ”I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni . Ricevono un’indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti”. Ed è qui la novità sullo stipendio: sarà legato alla “effettiva partecipazione”.

Bastano 40 anni (non più 50) per essere eletto presidente della Repubblica. In un altro articolo trovano spazio maggiori poteri al presidente del Consiglio, che può sciogliere la Camera dei deputati potere finora riconosciuto solo al presidente della Repubblica. ”Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro”.

Con la nascita del Senato federale e la fine del bicameralismo perfetto, sarà la Camera dei deputati a dover votare la fiducia al governo. E potrà avvalersi anche di un meccanismo di ”sfiducia costruttiva”.  ”La riforma – si legge nella relazione illustrativa – mantiene il rapporto di fiducia esclusivamente fra il Governo e la Camera dei Deputati”. Ma l’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell’esecutivo, ”non comporta lo scioglimento necessario della Camera. Infatti, è possibile che il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomini un nuovo Primo ministro oppure che la Camera dei Deputati stessa, nell’ambito della medesima maggioranza, individui un nuovo Primo Ministro”.

Il ddl prevede anche la soppressione della circoscrizione Estero. ”All’articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato”, si legge nel testo, con riferimento alla norma costituzionale che attualmente prevede l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei parlamentari, da parte dei cittadini residenti all’estero.

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