Stop Porcellum: premio di maggioranza solo con soglia, listini solo se piccoli

Porcellum bocciato, modello spagnolo promosso: motivazioni Corte Costituzionale
Porcellum bocciato, modello spagnolo promosso: motivazioni Corte Costituzionale (foto LaPresse)

ROMA – La Corte Costituzionale, ha depositato le motivazioni della sentenza con cui ha dichiarato illegittima parte dell’attuale legge elettorale.  Si tratta di una sentenza di 26 cartelle, firmata dal relatore Giuseppe Tesauro, che è arrivata dopo 4 ore di Camera di Consiglio.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, abolite le parti illegittime del Porcellum, la sentenza stabilisce che di fatto in caso di elezioni si voti con un sistema proporzionale puro e una sola preferenza.

La sentenza della Corte Costituzionale, non si limita però a tagliare parti della legge precedente ma fissa dei paletti precisi per la legge elettorale che verrà. Nelle motivazioni  viene bocciato il premio di maggioranza previsto dal Porcellum, quello senza soglia di accesso.

Un premio di maggioranza che potrà esserci anche nella legge elettorale che verrà. Per ottenerlo servirà però una percentuale minima di voti e il premio non potrà essere sommato ad altri meccanismi maggioritari.  Un’altra novità importante  riguarda un aspetto cruciale, quello delle preferenze e dei listini fissi che, sono ammessi nella misura in cui propongono pochi  nomi all’elettore.

Le motivazioni. Il premio di maggioranza previsto dal Porcellum secondo la Corte

“è foriero si una eccessiva sovra-rappresentazione” e può produrre “una distorsione”, perchè non impone “il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista”.

Come previsto non c’è nessuna illegittimità del Parlamento vigente. Sul punto la Corte Costituzionale è chiarissima:

“Le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare”.

La sentenza, quindi, vale di fatto a partire dalle prossime elezioni:

“È evidente che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale”.

 Non c’è invece quindi vuoto normativo:

“La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale” del Porcellum “è ‘complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo’, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte”.

Sulle preferenze la Corte spiega:

“Per quanto riguarda la possibilità per l’elettore di esprimere un voto di preferenza, eventuali apparenti inconvenienti, che comunque non incidono sull’operatività del sistema elettorale”, “possono essere risolti mediante l’impiego degli ordinari criteri d’interpretazione” e “mediante interventi normativi secondari”. 

Quindi il passaggio che apre ai mini listini bloccati:

Le liste bloccate lunghe previste dal Porcellum “rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per parte dei seggi, né con altri” che prevedono un “numero dei candidati talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi”.

Infine la bocciatura dell’attuale premio di maggioranza, definito non proporzionato:

 “Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare – scrive la Consulta – dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti”, ponendosi in contrasto con specifiche norme costituzionali.    

In definitiva  -aggiunge la Corte – “detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente”.    In altri termini – precisa ancora la Corte – le disposizioni del Porcellum “non impongono il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea. Risulta, pertanto, palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali.

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