Processo breve, il testo arrivato alla Camera è praticamente riscritto

Michela Vittoria Brambilla e Mara Carfagna (foto Lapresse)

ROMA  – Il testo sulla prescrizione breve è stato praticamente riscritto rispetto alla versione licenziata dal Senato il 20 gennaio scorso. A Palazzo Madama si era approvato un provvedimento che prevedeva la prescrizione del processo nel caso non si fossero rispettati i tempi previsti dalla legge e cioè tre anni per il primo grado, due per l’appello e un anno e sei mesi per la Cassazione.

Alla Camera si è preferito tagliare tutta questa parte. Perciò in caso di procedimenti troppo lenti, il capo dell’ufficio giudiziario farà una semplice ‘segnalazione’ al ministro della Giustizia e al Csm. Il Pm per assumere le proprie determinazioni in ordine all’azione penale avra’ poi sei mesi di tempo e non più tre. Cuore del provvedimento è diventato, invece, l’articolo 3 quello che ormai è stato ribattezzato come la ‘prescrizione breve’.

Si tratta di una norma che di fatto riduce i tempi della prescrizione per gli incensurati non ancora condannati con sentenza di primo grado. Attualmente, in caso di eventi interruttivi, il termine della prescrizione riprende a decorrere aumentato di un quarto della pena. L’emendamento presentato dal relatore Maurizio Paniz (che ha riscritto il testo) prevede che per gli incensurati questo aumento sia solo di un sesto. Cioè, come sintetizza l’opposizione, si tratta in definitiva di ”un bonus’ di almeno 8 mesi di tempo: un modo per accelerare di 8 mesi la prescrizione del reato. Che, nel caso del processo Mills, potrebbe comportare la morte del processo gia’ a maggio, invece che nel 2012. Essendo stato trasformato completamente il testo, la maggioranza ne ha proposto anche il cambio del nome. Non si chiamerà più ”Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 11 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

Bensì: ”Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo”..

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