Protezione Civile: costruirà le nuove carceri. Potere assoluto, deroga a ogni legge

Continua a far drizzare i capelli in testa, anche a chi non li h più o ha solo dei trapianti, il controverso decreto legge sulla Protezione Civile,che oggi, mercoledì17 febbraio, sarà sottoposto alla Camera dei deputati, dopo essere stato approvato dal Senato e dopo che ieri, martedì, la commissione ambiente della Camera ha approvato una serie di emendamenti.

L’attenzione dei mass media e del mondo politico si era concentrata finora soprattutto sull’art. 16 del provvedimento, ora sostituito dal Governo con uno all’apparenza più innocuo, che avrebbe dovuto istituire, alle dipendenze del Dipartimento della Protezione Civile, una società per azioni  denominata “Protezione Civile Servizi s.p.a.” , al fine, ironia del linguaggio leguleio alla luce di quanto hanno registrato i carabinieri, di “garantire economicità e tempestività alle funzioni in carico allo stesso Dipartimento”.

L’inchiesta sugli appalti per il G8 alla Maddalena, lo sconcerto e la tempesta mediatica che ne sono derivati, hanno indotto i vertici della maggioranza, , a annullare (o rinviare a tempi migliori) l’idea della Spa, a questo punto diventata manifestamente inopportuna.

L’opposizione canta vittoria: lo stralcio è un suo successo. Ma se questo è il criterio con cui è stata fatta l’opposizione all’articolo 16, stupisce come non sia stato notato l’articolo successivo, il 17 e in particolare il 17 ter, quello relativo alle “Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari”, sul quale l’inchiesta sul Bertolaso, Balducci & C. getta un’ombra inquietante e preoccupante. Ma nessuno sembra accorgersene.

La necessità e l’urgenza di costruire nuove infrastrutture, stante il sovrappopolamento carcerario, è un fatto acclarato, tutti i dati lo confermano, a destra e a sinistra la questione è condivisa.

Ma perché deve essere proprio il Dipartimento della Protezione Civile a doversene occupare?

Anche ad una rapida lettura si impone una parola che ricorre più frequentemente: deroga. Si deroga ai vincoli urbanistici esistenti per la localizzazione dei siti. Si deroga alle norme per gli appalti per cui “è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento”. Si deroga alle disposizioni del Cipe per l’utilizzo delle risorse. Si deroga al vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l’85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord dei Fondi straordinario per le aree sottoutilizzate.

Di deroga in deroga il Dipartimento si trova nelle condizioni di avere carta bianca su ogni attività.

I poteri affidati al Commissario Straordinario non sono per l’appunto “straordinari”, ma assoluti. Assoluta, cioè sciolta, libera da ogni vincolo o controllo, è l’azione del Commissario: per i provvedimenti di localizzazione, per esempio, “non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente”.

Lo slittamento semantico tra urgenza e emergenza non è questione di lana caprina: tempestività ed economicità degli interventi sono criteri oggettivi se ne misurano l’efficacia, non se restano passepartout per fare quello che si vuole. Non è un’esagerazione, anche senza voler guardare agli ultimi noti scabrosi fatti. E’ normale che, come recita il comma 6 dell’art. 17 ter, il “Commissario straordinario può avvalersi della Società Protezione civile servizi s. p. a. per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi”?

Sarebbe auspicabile che almeno la denominazione s.p.a. venisse espunta anche dall’art. 17, o che qualcuno nei dintorni dell’opposizione si andasse a leggere per intero tutto il decreto.

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