ROMA – Dopo le dimissioni di Renata Polverini, per indire le elezioni per la nuova giunta della Regione Lazio c’è tempo 90 giorni. La legge regionale numero 2 del 2005 recita: ”Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall’articolo 19, comma 4, dello Statuto, si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi”. E poi precisa: ”Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione”.
La data delle elezioni deve essere quindi fissata dopo un minimo di 45 giorni. Nella legge nazionale numero 108 del 1968 (‘Norme per l’elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale’) si afferma infatti che ”i sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni”.
Ma la prassi ha avuto anche tempi più lunghi: dopo le dimissioni da governatore di Piero Marrazzo, le elezioni furono indette con decreto il 26 gennaio 2010 e poi si sono tenute il 28 e 29 marzo 2010, circa due mesi dopo. Nello statuto regionale del Lazio si stabilisce anche che ”le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l’impedimento permanente e la morte del Presidente della Regione comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale. L’esistenza di una causa di cessazione della carica di Presidente della Regione, fatta salva l’ipotesi della rimozione nonchè dello scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 126 comma 1 della Costituzione è dichiarata con proprio decreto dal presidente del Consiglio regionale”.
Dunque Renata Polverini, secondo la prassi, dovrebbe dare comunicazione delle sue dimissioni al presidente del Consiglio Mario Abbruzzese, a cui spetterebbe l’ufficializzazione con decreto dello scioglimento del Consiglio. Poi, come stabilisce sempre lo statuto, la giunta dimissionaria ”resta in carica presieduta dal presidente della Regione ovvero dal vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del presidente, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del presidente della Regione neoeletto”.