Riforma della giustizia: giudici e pm, strade separate. E l’azione penale segua la legge

ROMA – Carriere separate di giudici e pm e questi ultimi devono esercitare l’azione penale secondo quanto previsto dalla legge: sono questi alcuni punti della bozza di riforma della giustizia, che sarà esaminata dal Consiglio dei ministri il 10 marzo. Le notizie sul contenuto del testo sono state fornite dall’Ansa.

Stando alla bozza dunque i giudici costituiscono un ”ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge”, i secondi sono invece un ”ufficio” organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ”ne assicura l’indipendenza”, con l’obbligo di esercitare l’azione penale ma ”secondo le modalità stabilite dalla legge”.

Nel testo, che forse il ministro della Giustizia Angelino Alfano, illustrerà il 9 marzo al Capo dello Stato Giorgio Napolitano si prevede, tra l’altro, che i Csm siano divisi in due: uno dei giudici e uno dei Pm. Il primo presieduto dal Capo dello Stato, l’altro probabilmente dal Procuratore generale della Cassazione di cui si immagina l’elezione da parte del Parlamento in seduta comune. Ma su quest’ultimo punto, come sulla composizione del Csm (metà laici e metà togati quello dei giudici o anche quello dei Pm?), restano al momento aperte diverse opzioni.

Ancora in fase di limatura è invece il principio della responsabilità dei magistrati da introdurre in Costituzione assieme alla modifica di un’altra dozzina di articoli della Carta. Nella bozza non risulta al momento traccia di alcuna norma transitoria. Per certo viene dato che il Capo dello Stato presiederà il Csm giudicante, di cui farà parte di diritto il primo presidente della Cassazione, mentre gli altri componenti saranno per metà giudici votati sulla base del sorteggio degli eleggibili (con l’obiettivo di porre un freno al correntismo della magistratura associata) e per metà da “laici” eletti da Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il vicepresidente del Csm dei giudici sarà un “laico”.

Rimane ancora aperta l’opzione sulla composizione del Csm della magistratura requirente: a presiederlo sarà il pg della Cassazione (probabilmente eletto dal Parlamento in seduta comune, su indicazione dello stesso Csm, tra i magistrati appartenenti all’ufficio del pubblico ministero), mentre gli altri componenti saranno o per metà “togati” (sempre scelti sulla base del sorteggio) e per metà laici, oppure per due terzi “laici” e per un terzo “togati” (così sovvertendo l’attuale composizione del Csm a maggioranza togata).

Ai due Csm spettano le assunzioni, le assegnazioni i trasferimenti e le promozioni di giudici e pm, ma è loro vietato adottare atti di di indirizzo politico, esercitare attività diverse da quelle previste dalla Costituzione ed esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del governo, a meno che non ne faccia richiesta il ministro della Giustizia.

Sono proviste modifiche anche all’art.105 della Costituzione, con la creazione di una Corte di disciplina esterna ai due Csm: i componenti dovrebbero essere nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo da giudici e pm (previo sorteggio degli eleggibili tra la componente togata).

La Corte di disciplina – alla quale la legge assicura ”autonomia e indipendenza” e il principio del ”giusto processo” nello svolgimento delle sue attività – eleggerà un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento o dal Presidente della Repubblica. Modifiche anche alle norme che riguardano la polizia giudiziaria (art.109 della Costituzione) e l’introduzione all’art. 111 del principio di inappellabilità delle sentenze di assoluzione.

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