Riforma della giustizia: ecco tutte le modifiche alla Costituzione in sedici articoli

Angelino Alfano e Silvio Berlusconi

ROMA – La riforma della giustizia approntata da Angelino Alfano e approvata giovedì dal Consiglio dei ministri punta a cambiare il quarto capitolo della seconda parte della Costituzione. Si è parlato dell’introduzione della responsabilità penale delle toghe e della creazione di due Csm. Ma vediamo, attraverso l’aiuto di uno schema fatto dal ‘Corriere della Sera’, cosa stabiliscono i 16 punti di cui si compone la riforma.

1.L’autonomia di due Csm. La nuova cornice costituzionale intende specificare che l’inquilino’ del Colle sarà il presidente di due organismi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. E questo è il primo paletto che traccia il confine tra la carriera di un giudice e quella di un pubblico ministero. Sparisce, dunque, la “casa comune” dell’autogoverno delle toghe nella quale oggi si intrecciano i destini della magistratura requirente e di quella giudicante.

2.La giustizia è il titolo IV. Il titolo IV della Costituzione, quello che i padri costituenti dedicarono alla “Magistratura”, viene cancellato e riscritto. Il Titolo IV sarà dunque attribuito alla “Giustizia” e questo sottintende con una norma manifesto che i magistrati non sono più soggetti costituzionali.

3.L’autonomia delle toghe. Il nuovo articolo 101 dice che: “I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge”.

4.I giudici ordinari. Il comma primo dell’articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari». Sparisce dunque la parola magistrati.

5.Le carriere separate. Lo schema rigidamente bipolare introdotto dal nuovo articolo 104 prevede che «i magistrati si distinguono in giudici e ministeri».

6.Il Consiglio giudicante. L’articolo 104 bis regola il Csm della magistratura giudicante. Cambia la composizione: i togati saranno la metà, non più in maggioranza sugli eletti dal Parlamento

7. Il Consiglio requirente. Il 104 ter regola il Csm dei pm che sarà composto da laici e togati in egual misura mentre oggi, nel Csm unico, i magistrati sono i due terzi del plenum.

8. I nuovi compiti. L’articolo 105 viene riscritto: i due consigli «non possono adottare atti di indirizzo politico né esercitare funzioni diverse da quelle previste dalla Costituzione».

9. La Corte disciplinare Nasce la Corte di disciplina esterna al Csm che si compone di due sezioni: una per i giudici e una per i pm. La legge assicura l’autonomia e l’indipendenza della Corte.

10. “Onorari” e nomine Con la modifica dell’articolo 106 è ammessa la nomina, anche elettiva, non solo per i singoli magistrati onorari ma anche per quelli dei collegi e delle cariche direttive.

11. Le sedi dei pm I magistrati non sono più inamovibili. Se «eccezionali esigenze» di funzionamento degli uffici lo imponessero, i due Csm possono destinare i magistrati ad altre sedi.

12 La polizia giudiziaria ll pubblico ministero non dispone più «direttamente» della polizia giudiziaria ma dovrà tenere conto delle «modalità» stabilite dalla legge».

13 I poteri del ministro Si ampliano i poteri del ministro della Giustizia ed entra in Costituzione (articolo 110) anche la funzione ispettiva del Guardasigilli.

14 I limiti all’appello Dopo un’assoluzione di primo grado il pubblico ministero non può proporre appello salvo che la legge, in alcuni casi, non disponga diversamente.

15 L’azione penale L’azione penale è obbligatoria ma dovrà seguire «i criteri stabiliti per legge». Toccherà dunque al Parlamento indicare le priorità che dovranno seguire le procure.

16 Magistrati responsabili I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.

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