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Rosatellum. Il 12 dicembre in Corte Costituzionale tre ricorsi: fu legittimo ricorrere alla fiducia?

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Rosatellum. Il 12 dicembre in Corte Costituzionale tre ricorsi: fu legittimo ricorrere alla fiducia?

ROMA – Rosatellum. Il 12 dicembre in Corte Costituzionale tre ricorsi: fu legittimo ricorrere alla fiducia? La Corte costituzionale è chiamata a delibare il 12 dicembre prossimo sull’ammissibilità di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla questione di fiducia posta dal Governo, su autorizzazione del Consiglio dei ministri, sull’approvazione degli articoli 1, 2 e 3 del testo unificato delle proposte di legge A.C. n. 2352 e abbinate recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”.

Si tratta del testo che riforma la legge elettorale noto come “Rosatellum”. Il ricorso è stato proposto dal CODACONS (Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), “in qualità di Associazione rappresentante i cittadini tutti e, per loro, il corpo elettorale”, dal senatore Bartolomeo Pepe, e dal sig. Giovanni Pignoloni, “nella sua qualità di elettore e rappresentante del corpo elettorale”, nei confronti della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia.

I ricorrenti – si legge nell’aggiornamento del ruolo in questione pubblicato dalla Corte Costituzionale –  denunciano la violazione delle prerogative del corpo elettorale sancite da norme costituzionali e da norme della CEDU, evidenziando, in particolare, che la facoltà di porre la questione di fiducia su una legge elettorale sarebbe preclusa al Governo dall’articolo 72 della Costituzione e da norme regolamentari della Camera dei deputati.

Ricordiamo che nell’articolo 72 della Costituzione si prescrive l’adozione della procedura normale in caso l’oggetto della legge riguardi la legge elettorale (“La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81]).

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