Unioni civili, ecco come funzionano e cosa prevede la legge

di redazione Blitz
Pubblicato il 4 Giugno 2016 - 06:15 OLTRE 6 MESI FA
Unioni civili, ecco come funzionano e cosa prevede la legge

Unioni civili, ecco come funzionano e cosa prevede la legge

ROMA – Le unioni civili tra persone dello stesso sesso (ma non solo) sono diventate legali in Italia, dopo l‘approvazione da parte della Camera dei deputati della legge l’11 maggio scorso. Ma questo che cosa implica? Che cosa prevede la legge? Lo spiega Domenico Giovinazzo su EuNews.

COPPIE OMOSESSUALI –  La legge dà alle coppie omosessuali la possibilità di costituire un’unione civile, con diritti e doveri paragonabili (ma non uguali) a quelli previsti dal matrimonio. Per ottenere tutto questo basterà una dichiarazione davanti a un ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. I due partner potranno decidere di assumere un unico cognome. Con la dichiarazione scatta “l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e alla coabitazione”, ma non il vincolo di fedeltà, stabilito dal matrimonio. In caso di cessazione del rapporto, poi, non si deve attendere il periodo di separazione.

PATRIMONIO – Come in un matrimonio i partner possono decidere per la comunione o la divisione dei beni. In caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto alla pensione di reversibilità e all’eventuale Tfr maturato dal defunto. Per quanto riguarda la successione, il superstite ha diritto alla “leggittima”, cioè la quota del 50% del patrimonio del partner, mentre la parte restante andrà suddivisa tra gli eventuali figli.

ADOZIONI – La legge esclude esplicitamente la possibilità di adottare il figlio del partner, ma prevede resti “fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”. Secondo alcune interpretazioni, ciò consentirebbe ai Tribunali di valutare caso per caso se concedere la cosiddetta “stepchild adoption”. Secondo il ministro degli Interni, Angelino Alfano, però, non sarebbe così.

COPPIE DI FATTO – La nuova legge riconosce anche le coppie di fatto, ovvero quelle composte da “due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

ASSISTENZA DEL CONVIVENTE –  I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale. Ciascun convivente può designare l’altro come proprio “rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere”. Questo vale per le decisioni in materia di salute, o, in caso di morte, riguardo alla scelta di donare gli organi, il trattamento del corpo e le celebrazioni dei funerali.

CASA – La convivenza costituisce titolo, come il matrimonio, per essere inseriti nelle domande di casa popolare. In caso di morte del partner, l’altro ha diritto a subentrare in un eventuale contratto di locazione o a continuare a vivere nella casa del convivente defunto per un periodo che va dai 2 ai 5 anni, secondo la durata della convivenza.

MANTENIMENTO – I componenti di una convivenza di fatto hanno la facoltà di sottoscrivere un contratto che regoli gli aspetti patrimoniali del rapporto, con la possibilità di prevedere la comunione dei beni. In caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. L’entità del mantenimento sarà proporzionale alla durata della convivenza.