Oltre dodici milioni di elettori alle urne, una miriade di candidati per conquistare 131 seggi nei Consigli ma soprattutto le poltrone di “governatore” di due delle Regioni più importanti d’Italia, il Lazio e la Lombardia.
Le urne per rinnovare le due amministrazioni saranno aperte domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 dalle 7 alle 15. L’ultima tornata elettorale per Lazio e Lombardia risale al 4 marzo del 2018.
Le due Regioni hanno poi le loro leggi elettorali regionali, ma in entrambi i casi viene eletto presidente della Regione “il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale”, senza ballottaggio.
Sia nel Lazio che in Lombardia, se l’elettore vota solo per il candidato presidente il voto non si estende alla lista o alle liste collegate. Se il voto viene dato solo a una lista, la preferenza si estende anche al candidato presidente collegato.
Si può anche votare per una lista e il candidato presidente a esso collegato o decidere di dare un voto disgiunto. e, cioè, si può votare una lista e un candidato presidente non collegato alla lista stessa.
Per il Lazio, dove si sfideranno Alessio D’Amato (centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (M5s e altre liste di sinistra), Rosa Rinaldi (Unione popolare), Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano), Fabrizio Pignalberi (Quarto Polo-Insieme per il Lazio), la legge regionale è la 2 del 2005, modificata nel 2017.
Il Consiglio regionale del Lazio è composto da 50 consiglieri più il presidente della Regione. Quattro quinti, cioè 40 consiglieri, vengono eletti col metodo proporzionale sulla base di liste concorrenti presentate a livello circoscrizionale (le cinque province: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo).
Il restante quinto (10 seggi) che vale non è più assegnato ‘automaticamente’ tramite il cosiddetto listino, abolito nel 2017. Il premio di maggioranza varia in funzione dei seggi che le liste collegate al presidente della Regione eletto hanno ottenuto con metodo proporzionale.
Se il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato presidente eletto hanno conseguito, in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi inferiore al 60% (30 seggi), il premio di maggioranza consiste nell’assegnare, tra i suddetti gruppi di liste, un numero di seggi necessario a raggiungere tale soglia. Tuttavia, il numero massimo di seggi attribuibile con il premio non può superare i dieci seggi, anche nel caso in cui non fosse sufficiente a garantire il raggiungimento del 60% dei seggi.