Oltre dodici milioni di elettori alle urne, una miriade di candidati per conquistare 131 seggi nei Consigli ma soprattutto le poltrone di “governatore” di due delle Regioni più importanti d’Italia, il Lazio e la Lombardia.
Quando si vota
Le urne per rinnovare le due amministrazioni saranno aperte domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 dalle 7 alle 15. L’ultima tornata elettorale per Lazio e Lombardia risale al 4 marzo del 2018.
Le due Regioni hanno poi le loro leggi elettorali regionali, ma in entrambi i casi viene eletto presidente della Regione “il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale”, senza ballottaggio.
Come si vota (vale il voto disgiunto)
Sia nel Lazio che in Lombardia, se l’elettore vota solo per il candidato presidente il voto non si estende alla lista o alle liste collegate. Se il voto viene dato solo a una lista, la preferenza si estende anche al candidato presidente collegato.
Si può anche votare per una lista e il candidato presidente a esso collegato o decidere di dare un voto disgiunto. e, cioè, si può votare una lista e un candidato presidente non collegato alla lista stessa.
I candidati che si sfidano per la presidenza della Regione Lombardia
In Lombardia la partita è tra l’uscente Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo), Mara Ghidorzi (Unione Popolare). La legge elettorale è la 17-2012.
Il Consiglio regionale, è spiegato dal sito dell’ente, è composto da 80 consiglieri compreso il presidente della Regione. Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti.
Le circoscrizioni provinciali sono quelle esistenti al 1 gennaio 2012 (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).
Nel rispetto della parità uomo-donna, le liste provinciali devono essere composte seguendo l’ordine dell’alternanza di genere.
Rispetto al premio di maggioranza, alle liste collegate al governatore eletto sono assegnati almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi) se il presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi; almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi) se il presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi.
Alla coalizione vincente non possono però essere attribuiti più di 56 seggi (cioè il 70% dei seggi). 23 seggi sono quindi sempre garantiti alle liste ‘perdenti’, ed è garantito che ciascuna provincia abbia il proprio rappresentante.