ROMA – Diecimila norme, tra europee, nazionali, regionali, comunali, dietro una bottiglia di acqua minerale. Giuseppe Salvaggiulo su La Stampa ha riassunto il dedalo di norme intorno all’acqua. E scrive:
Le classificazioni:
Tanto per cominciare, c’è acqua e acqua. Quella potabile viene regolata in generale dall’Unione Europea con una direttiva del 1998 e dallo Stato con un decreto legislativo del 2001 che contiene la definizione base di «acque destinate al consumo umano». Sulla tutela ambientale c’è il decreto legislativo 152 del 2006. Poi c’è una dettagliata disciplina a livello comunale. Per la commercializzazione, le leggi distinguono l’acqua minerale naturale da quella di sorgente. Per le acque gassate va tenuto conto del regolamento 230 del 2004 che modifica il decreto 719 del 1958», ma solo per quanto riguarda «la procedura di comunicazione di ingredienti alimentari non previsti dall’articolo 2 del decreto 719». Restano la circolare ministeriale 1 del 2006 e le regole comunali.
Il tappo:
Fin dal momento in cui svitiamo un tappo, applichiamo decine di leggi. Punto di riferimento è la Direttiva europea 54 del 2009 sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, recepita dal decreto legislativo 176 del 2011. Attenti, però: il tappo legislativamente non si chiama così. La legge prescrive che ogni bottiglia «deve essere munita di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, contaminazione e fuoriuscita».
La bottiglia:
Bisogna essere precisi. Normalmente in PET (polietilene tereftalato) o in RPET (Polietilentereftalato riciclato), la bottiglia deve tener conto delle regole previste dal decreto ministeriale del 1973 che fornisce la «disciplina igienica», così come integrato da un successivo decreto ministeriale del 2010 che si esprime «limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato», a sua volta modificato da un altro decreto ministeriale del 2013. E comunque bisogna tener conto della normativa europea. In particolare del regolamento 1935 del 2004 che abroga le direttive 590 del 1980 e 109 del 1989. Per altro verso, il decreto legislativo 105 del 1992 prevedeva che la bottiglia non potesse «eccedere la capacità di due litri». Ma tale limite è stato abrogato. Come se non bastasse, ci sono le leggi regionali. La Sicilia ha emanato un decreto per cui «i contenitori non devono superare la capacità massima di litri 20».
E queste sono le regole che si limitano alla bottiglia. Poi ci sono quelle relative ai controlli, alle sanzioni, allo smaltimento. Per quest’ultimo capitolo, ad esempio, la legge prevede:
E qui si apre un territorio sconfinato, basato sulla disciplina dello smaltimento dei rifiuti, contenuta nel decreto legislativo 152 del 2006. Ma prima bisogna considerare le molteplici direttive europee: 156 e 689 del 1991 sui rifiuti pericolosi, 62 del 1994 sugli imballaggi. Tutte recepite in Italia dal decreto legislativo 22 del 1997, a cui sono seguite migliaia di leggi regionali, regolamenti, ordinanze. Chi non avesse tempo di studiarle tutte, può affidarsi al buon senso del sito internet dei carabinieri: «Dopo il consumo, schiacciate longitudinalmente la bottiglia e riavvitate il tappo. In questo modo si agevola il recupero e il riciclo per la raccolta differenziata».