Bonus mobili, l’agenzia delle Entrate restringe l’agevolazione

Bonus mobili, l'agenzia delle Entrate restringe l'agevolazione
Bonus mobili, l’agenzia delle Entrate restringe l’agevolazione

ROMA – Un piccolo grande colpo alla credibilità dello Stato e dei suoi provvedimenti, che prima vengono sbandierati come grandi miglioramenti per i cittadini e poi vengono ridimensionati se non azzerati, è stato dato dalla marcia indietro imposta al bonus mobili dalla Agenzia delle Entrate.

L’articolo di Luca De Stefani sul Sole 24 Ore:

Le Entrate hanno limitato la detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici solo ad alcuni degli interventi che rientrano nella detrazione del 36-50 per cento, ex articolo 16 bis del Tuir. È questo il senso della risposta dell’agenzia delle Entrate fornita a Telefisco 2014 il 30 gennaio, che ha spiazzato molti contribuenti. La norma prevede che la detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spetti, per i pagamenti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, solo ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1, Dl 63/2013. È la norma che ha aumentato la detrazione del 36% al 50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 e al 40% per quelli effettuati nel 2015.
Quindi sembrava che l’acquisto dell’arredo e dell’elettrodomestico fosse agevolabile da chi prima fruiva della detrazione del 50-40% prevista per “qualsiasi” intervento indicato nell’articolo 16-bis, Tuir. Quest’ultimo, nel comma 1, indica ben 10 tipologie di interventi agevolati (lettere da a ad l) e, nel comma 3, concede il bonus anche per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione.
Solo dopo qualche mese dall’entrata in vigore della norma, nella circolare 29/E/2013, l’agenzia delle Entrate ha ricordato che «in sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi» di manutenzione straordinaria (e ordinaria su parti comuni condominiali), di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali, di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e di acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Un’elencazione che, essendo “di sintesi”, sembrava esemplificativa e non esaustiva.
Interpretazioni restrittive
La Direzione regionale delle Entrate del Veneto dell’8 novembre 2013, protocollo 907-48973, ha negato il bonus mobili a un contribuente che aveva installato un impianto di allarme. Secondo la Dre del Veneto, quelli indicati nella circolare 29/E/2013 sono gli unici interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili.
Nel corso di Telefisco 2014, anche l’agenzia delle Entrate ha escluso che gli interventi «relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi» possano essere considerati lavori che consentono il successivo acquisto di mobili ed elettrodomestici detraibili al 50 per cento.
Questa detrazione può spettare solo nell’ipotesi in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Dpr 380/2001.
La circolare 29/E
La risposta delle Entrate sembra in contrasto con la circolare 29/E/2013, nella parte in cui non cita tra questi ultimi interventi quelli «necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi». Questi, infatti, sono detraibili al 36-50-40%, «ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma». Ecco che vi potrebbe essere un intervento «relativo all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi» non rientranti tra la manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ma rientrante tra la ricostruzione o il «ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi». Questo intervento, quindi, sarebbe rilevante per il bonus mobili secondo la circolare 29/E/2013 e non rilevante per la risposta delle Entrate data a Telefisco 2014.
Va precisato, poi, che questa risposta è riferita solo alle misure di prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, ma dovrebbe essere estendibile a tutti gli interventi non citati nella nota “sintesi” della circolare 18 settembre 2013, n. 29/E (come, ad esempio opere di risparmio energetico o misure antisismiche). La risposta delle Entrate, però, non è stata giuridicamente motivata e non sembra conforme al dettato normativo.Si ritiene che non possa basarsi sul fatto che la norma parli di acquisti «finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione», in quanto la stessa Agenzia concede il bonus anche per gli altri «interventi di recupero del patrimonio edilizio» dell’articolo 31, legge 457/78, come le manutenzioni ordinarie o straordinarie, i restauri e i risanamenti conservativi.

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