ROMA – “Le Entrate corrono ai ripari sulla validità degli atti di accertamento firmati dai dirigenti decaduti dopo la sentenza della Corte costituzionale – scrivono Marco Mobili e Giovanni Parente de Il Sole 24 Ore – Forte anche di un parere dell’Avvocatura dello Stato del 17 aprile scorso, l’Agenzia spiega che nessuna questione sulla validità degli atti può essere sollevata nel processo tributario in caso di impugnazione oltre il termine di decadenza, di mancata eccezione sulla legittima investitura di funzionario incaricato di funzioni dirigenziali e, ultimo ma non meno importante, quando la sentenza sul ruolo dell’«incaricato» sia già passata in giudicato”.
L’articolo di Marco Mobili e Giovanni Parente: Ma non solo. Il vizio di un atto sottoscritto dal dirigente illegittimo non ha natura invalidante, piuttosto è soltanto un vizio di forma. Infatti, alla luce del contenuto vincolato dell’obbligazione tributaria (riserva di legge in base all’articolo 23 della Costituzione), l’ufficio avrebbe comunque adottato l’atto di accertamento a prescindere da chi lo firma.
Con le indicazioni alle sedi territoriali, l’amministrazione finanziaria traccia la rotta da seguire in tutti i contenziosi in cui verrà sollevata l’invalidità dell’atto perché sottoscritto da un dirigente decaduto. In questo senso, le linee guida indicano chiaramente che «va controdedotto che il responsabile di un’articolazione intera non sottoscrive l’atto in virtù dell’incarico dirigenziale ricevuto, ma per effetto della delega di firma del direttore dell’ufficio». Come a dire, la rappresentanza spetta al direttore mentre gli altri soggetti devono essere dotati di copertura attraverso una delega. Un principio – spiega l’Agenzia – in linea con quanto ribadito dalla Cassazione (sentenza 13831/2014) secondo cui l’eccezione di nullità per difetto di firma dell’avviso di accertamento da parte del direttore o altro impiegato delegato, non essendo rilevabile d’ufficio, va proposta nel ricorso introduttivo. In pratica, o si propone nel primo ricorso o le altre chance sono precluse.
I rilievi sulla legittimità della sottoscrizione, inoltre, vanno distinti dalla delega. Quest’ultimo è l’atto con cui il direttore dell’ufficio locale attribuisce a un altro soggetto, come per esempio il capo area, il potere di firmare, al suo posto, gli atti di accertamento. Il direttore dell’ufficio ha poi «competenze sue proprie per tutti quegli atti, pur di natura tecnica, che norme speciali espressamente gli attribuiscono, come, in particolare la sottoscrizione dell’avviso e dell’accertamento» (si veda la sentenza 14061/2011 della Cassazione) (…).