Freedom of information act, ecco come perfezionare le istanze incomplete di accesso alla Pa Freedom of information act, ecco come perfezionare le istanze incomplete di accesso alla Pa

Freedom of information act, ecco come perfezionare le istanze incomplete di accesso alla Pa

Freedom of information act, ecco come perfezionare le istanze incomplete di accesso alla Pa
Freedom of information act, ecco come perfezionare le istanze incomplete di accesso alla Pa

ROMA – Una nuova circolare del ministro Marianna Madia per l’attuazione del Freedom of information act della Pubblica amministrazione è stata approvata. I cittadini che hanno istanze incomplete dovranno essere assistiti dall’amministrazione per perfezionarle. La circolare sancisce così un accesso generalizzato a 360 gradi e stabilisce che la pubblica amministrazione non può dichiarare inammissibile una domanda di accesso per motivi formali o procedurali.

Francesco Cerisano su Italia Oggi spiega che l’amministrazione deve ritenere una domanda inamissibile solo nel caso in cui abbia invitato il richiedente a perfezionarla e non abbia ricevuto risposte, né i documenti richiesti:

“Questo uno dei punti chiave contenuti nella circolare della Funzione pubblica n. 2 /2017 recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. Foia)», che esamina numerosi aspetti applicativi del Freedom information act (Foia, appunto) ovvero il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Nella circolare, il ministro Marianna Madia ribadisce che la normativa sul diritto di accesso generalizzato (che attribuisce a chiunque il diritto di richiedere atti e documenti alla p.a. prescindendo da un interesse concreto e qualificato) non prevede in linea di principio la possibilità di rigetto della domanda per motivi formali o procedurali.

«Le p.a.», si legge nella nota, «devono tener conto della difficoltà che il richiedente può incontrare nell’individuare con precisione i dati o i documenti di suo interesse». Per questa ragione, conformemente a quanto richiesto dal Consiglio di Stato nel parere del 18 febbraio 2016, la versione finale del testo (articolo 5 comma 3 del dlgs 97/2016) ha previsto che non sia più obbligatorio per il richiedente identificare «chiaramente» i dati o documenti che si vogliono ottenere. Quindi, in presenza di una domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l’oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell’amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), l’amministrazione non potrà rigettare l’istanza giudicandola inammissibile, ma dovrà assistere il richiedente al fine di giungere a una adeguata definizione dell’oggetto della domanda.

L’inammissibilità, precisa la circolare n.2 dovrà quindi essere considerata come un’ipotesi restrittiva. Che scatterà solo quando la p.a. abbia invitato il richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse, e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti.

Identificazione del richiedente. Nonostante, in linea di principio, l’identificazione del richiedente non sia necessaria ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, tuttavia la Funzione pubblica la ritiene indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande. Per questo, palazzo Vidoni la ritiene condizione di ricevibilità della richiesta. In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l’amministrazione dovrà comunicare al richiedente la necessità di identificarsi.

Modalità di invio. La richiesta potrà essere inviata in modo tradizionale oppure tramite mail o Posta elettronica certificata (Pec). Per agevolare i cittadini, le p.a. dovranno comunicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» (con link ben visibile in home page) le informazioni generali sulla procedura da seguire per presentare una domanda di accesso generalizzato, i rimedi disponibili (procedura di riesame e ricorso in via giurisdizionale), in caso di mancata risposta dell’amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale, nonché il nome e i contatti dell’ufficio che si occupa di ricevere le domande di accesso”.

Gestione cookie