“E’ illegale l’Iva sulla tassa rifiuti”: giudice di Lucca condanna ente a rimborso

di redazione Blitz
Pubblicato il 5 Gennaio 2014 - 12:57 OLTRE 6 MESI FA
"E' illegale l’Iva sulla tassa rifiuti": giudice di Lucca condanna ente a rimborso

“E’ illegale l’Iva sulla tassa rifiuti”: giudice di Lucca condanna ente a rimborso

ROMA – Un giudice di Lucca ha condannato l’ente di raccolta e smaltimento a rimborsare a un cittadino 290 euro di imposte calcolate sulla Tia: “La Tariffa igiene ambientale è già un tributo” avrebbe spiegato il giudice. Questa vicenda la racconta  Antonio Spampinato su Libero:

“(….) Il giudice di pace di Lucca che con la sentenza 789/13 ha stabilito l’illegittimità dell’applicazione dell’Iva sulla Tia, la “Tariffa igiene ambientale”. Che non si tratti di una “tariffa”, come il nome vuol far credere, ma di un vero e proprio tributo è ovvio, visto che il cittadino non ha possibilità né di scegliere la società di smaltimento né tantomeno di evitare il pagamento. Ma tanto vale provarci, no? A riportare la sentenza è il sito Altalex.com, dove si legge che ora chi ha pagato l’Imposta sul valore aggiunto sulla tassa, anzi sulla “tariffa”, ha il diritto di essere rimborsato dall’ente che fornisce il servizio nei termini della prescrizione di dieci anni, oltre a ottenere gli interessi legali. Non si può insomma applicare un tributo su un tributo. Ma per vedersi riconosciuto questo sacrosanto principio, c’è stato bisogno che un cittadino portasse davanti al giudice l’esosa società di servizio comunale che dal 2003 al 2011 gli ha applicato l’Iva sulla Tia per un totale di 290,10 euro. In tanti per non perdere tempo e per non rischiare di buttare via ulteriori soldi in bolli e avvocati avrebbero lasciato perdere, pur consapevoli dell’ingiustizia”.

“L’“attore” – in termini tribunaleschi chi fa causa – in questione invece non ce l’ha fatta a resistere alla tentazione di vedere riconosciuti i propri diritti e ha trascinato l’ente davanti al giudice. Nel nostro ordinamento, ha sostenuto, non esiste alcuna legge che assoggetti ad Iva le prestazioni di raccolta/ smaltimento rifiuti (tale servizio è un vero e proprio tributo), pertanto l’attore – si legge nel sito del quotidiano di informazione giuridica – ha ritenuto del tutto legittimo esercitare il diritto al rimborso dell’Iva pagata, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di anno in anno vigenti, nonché interessi di mora. A supporto della sua tesi, l’attore ha portato l’orienta – mento giurisprudenziale espresso dalla Corte costituzionale nel 2009 e dalla Corte di cassazione nel 2012 secondo cui la Tia ha natura tributaria e pertanto è «estranea all’ambito di applicazione dell’Iva ai sensi del D.P.R., n° 633 del 1972». Invece di correre ai ripari, di chiedere scusa ai cittadini a cui si erano messe ingiustamente le mani nelle tasche e di provvedere all’immediato rimborso del maltolto, le società che gestiscono il servizio per conto dei comuni e che, nonostante l’orientamento delle Corti, si sono girate dall’altra parte, hanno preferito tirare dritto. Come nel caso del “convenuto” – sempre in termini tribunaleschi è colui che è stato citato in giudizio – che «eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (in favore della Commissione Tributaria), l’incompetenza del giudice adito e, in ogni caso, l’irritualità, la tardività, nonché l’infondatezza della richiesta di rimborso», come ricorda Altalex.com”.

“Il giudice di Lucca invece, non solo si è dichiarato competente, ma ha dato pienamente ragione al cittadino. Chissà se ora le società che hanno indebitamente incassato l’Iva sulla Tia si affretteranno a restituirla. Difficile. È più probabile che il “conve – nuto” di Lucca, nonostante l’orientamento espresso dalla Consulta, si affretti a fare ricorso, puntando a rinviare il pagamento quanto più possibile e sperando che ne frattempo si trovi un modo alternativo per spremere, questa volta legalmente, i “clienti””.