Nunzia De Girolamo deve dimettersi, non è più “onorevole” dopo le parole dette e registrate in cui, tra pesanti allusioni stercorarie, si comporta come un vero boss politico di provincia.
Lo pensano in molti in Italia, non condizionati da sentimenti di parte e lo conferma Alessandro Pace, costituzionalista, dalle pagine di Repubblica. L’aricolo ha un titolo pesante:
“Il ministro senza onore”
Un conto, sostiene Alessandro Pace, è la responsabilità giuridica, un conto è quella politica. Su questo piano, ammonisce,
“la responsabilità politica [deve] essere sempre affermata quando il fatto contestato implichi anche una valutazione negativa della “dignità morale” della persona preposta alla carica”.
L’indegnità, secondo Alessandro Pace,
“traspare dalle parole proferite dalla De Girolamo in quell’incontro”
avvenuto quando Nunzia De Girolamo
“rivestiva già la carica di parlamentare, non a caso è tradizionalmente identificato come “onorevole”, dovendo le sue funzioni essere adempiute“con onore:
“la nostra Costituzione per lo svolgimento delle funzioni di parlamentare, e a fortiori per quelle di ministro, impone sia il possesso di dignità morale sia lo svolgimento di esse con onore (articoli 48 e 54)”.
Ha sempre ribattuto Nunzia De Girolamo, che pronunciò quelle parole in casa propria. Replica Alessandro Pace: il contenuto di quelle frasi
“presupponeva, nella De Girolamo, lo status di parlamentare, come dimostra il suo invito a far capire, a chi di ragione, «che un minimo di comando ce l’abbiamo»”.
Alessandro Pace affronta altri aspetti giuridici connessi con la vicenda.
1. Era lecito registrare quella riunione con Nunzia Di Girolamo? La riunione aveva per oggetto
“l’affidamento di una gara d’appalto per il servizio trasporto clienti dell’Asl di Benevento, sia a questioni minori (ma non meno gravi sotto il profilo della gestione della cosa pubblica)”.
La registrazione, risponde Alessandro Pace, fu fatta
“da Felice Pisapia, allora dirigente dell’Asl di Benevento, allo scopo di poter dimostrare in futuro di essere un mero ingranaggio del sistema illegale retto da una sorta di «direttorio politico- partitico costituito al di fuori di ogni forma di legge» (così descritto nell’ordinanza del gip, Flavio Cusani). Poiché la registrazione fu effettuata da Pisapia, presente all’incontro, per i fini anzidetti e non per diffonderne il contenuto, non si applica alla specie né il divieto di “trattamento” previsto dalla legge sulla protezione dei dati personali, né il divieto di captazione previsto dall’articolo 615-bis del codice penale (divieti che si applicano, invece, quando chi registra le conversazione sia un “terzo”).
2. Quale responsabilità politica è ascrivibile a Nunzia De Girolamo dal momento che lei si trovava in casa propria e non era ancora ministro?
La conclusione di Alessandro Pace è quella riportata sopra: che la De Girolamo è politicamente responsabile. Il ragionamento che lo ha portato a questa conclusione è molto importante.
Nunzia De Girolamo non è, almeno per ora, indagata:
” Ma quand’anche la De Girolamo non venisse mai indagata, ciò non significa che non dovrebbe risponderne politicamente, come ministro. È bensì vero che, con la cosiddetta seconda Repubblica — e in considerazione soprattutto (ma non solo!) delle molte vicende di cui Silvio Berlusconi è stato il protagonista — la responsabilità politica è stata “schiacciata” se non addirittura “immedesimata” con la responsabilità giuridica.
“Ma delle due l’una: o, nella prassi, se ne recupera l’autonomia oppure tanto vale dire addio alla “politica” come tale, se bisognerà sempre attendere una sentenza definitiva del magistrato civile, penale o amministrativo perché un membro del governo possa essere indotto a dimettersi”.
Qui il passaggio cruciale:
“La responsabilità giuridica si fonda in diritto penale, civile e amministrativo su regole che presentano degli aspetti garantistici (più o meno rigidi a seconda dell’una o dell’altra normativa) che non possono essere ritenuti altrettanto validi per il concetto di responsabilità politica, data la fluidità e la genericità delle ipotesi cui essa si applica (ipotesi che possono addirittura prescindere del tutto dall’esistenza di una responsabilità giuridica).
“E potrà anche succedere, come purtroppo è talora successo, che la responsabilità giuridica, fino a che non sia definitivamente accertata, non sia ritenuta sufficiente a concretizzare la responsabilità politica”.
3. Era lecito diffondere il contenuto delle registrazioni? La risposta è netta:
“La fonte delle notizie riferite dalla stampa è costituita da atti processuali legittimamente resi pubblici. Per cui non sembrerebbe, in linea di principio, che vi sia alcun problema giuridico circa la liceità della successiva loro diffusione”.