Il part-time fa scattare l’Irap. Bellinazzo, Morina. Sole 24 Ore

Il part-time fa scattare l'Irap. Bellinazzo, Morina. Sole 24 Ore
Il part-time fa scattare l’Irap. Bellinazzo, Morina. Sole 24 Ore

Per il Fisco – scrivono Marco Bellinazzo e Tonino Morina sul Sole 24 Ore –  i professionisti con dipendenti sono sempre soggetti all’Irap. Ai fini dell’autonoma organizzazione, decisiva per il pagamento del tributo regionale, gli uffici dell’agenzia delle Entrate devono sempre tenere conto dell’utilizzo in modo non occasionale di lavoro altrui, mediante contratti di lavoro dipendente, anche part-time, oppure di collaborazione e di fornitura di servizi, anche se relativi a funzioni di supporto e di segreteria. In attesa che il legislatore risolva a monte il problema della definizione di autonoma organizzazione (oggetto della delega fiscale, legge 11 marzo 2014, n. 23), devono essere usati come riferimento i principi espressi fin qui dalla Cassazione (sentenze n. 6383 e n. 7610 del 2014).

L’articolo completo:

Con la direttiva dell’11 giugno 2014, l’Agenzia fissa questi paletti per gestire il contenzioso in materia Irap (si veda la scheda). Per la Cassazione, il requisito della’autonoma organizzazione ricorre quando il professionista: 1) è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non è, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; 2) impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
In questo caso si ha un’attività soggetta a Irap, con capacità contributiva ed entità produttiva di ricchezza autonomamente funzionante fino a quasi prescindere dall’opera del professionista. Al contrario, l’Irap non è dovuta quando l’apporto fisico e intellettuale del professionista costituiscono i soli strumenti attraverso i quali si produce il reddito.
La speranza è che ora il legislatore definisca presto l’autonoma organizzazione e il “peso” che hanno i dipendenti, anche per evitare la beffa subìta dai lavoratori autonomi con la sentenza n. 42 del 25 marzo 1980, della Corte costituzionale, emessa in materia di imposta locale sui redditi (acronimo Ilor). La ormai “storica” sentenza riconobbe infatti l’esclusione dall’Ilor solo ai contribuenti che non avevano mai pagato l’Ilor o il rimborso ai contribuenti che avevano una lite aperta (anche se questi ultimi, in alcuni casi, a distanza di oltre 34 anni, sono ancora in attesa di riceverlo). Vennero beffati i contribuenti che avevano pagato l’Ilor, poi soppressa nel 1998 e sostituita proprio dall’Irap, ma che non ne avevano contestato l’applicazione.
Il “guaio” è che, come insegna la Cassazione, la strada intrapresa per l’Irap sembra ripetere la vicenda Ilor. Per la Cassazione, Sezioni unite civili la strada intrapresa non è diversa per «l’Irap, la quale, pur essendo un’imposta diversa dall’Ilor, presuppone, comunque e soprattutto alla luce delle indicazioni emergenti dalla sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, che il lavoro autonomo possa essere legittimamente inciso solo qualora vi sia “organizzazione di capitali o lavoro altrui”, ossia quando vi sia un quid pluris che ecceda il lavoro personale di colui che svolge l’attività di riferimento» (sentenza 26 maggio 2009, n. 12108).
Al riguardo, si ricorda che, dopo tanti anni di liti inutili e dispendiose, ai fini Ilor, in aggiunta all’esclusione totale dei professionisti, si stabilì che erano esclusi dall’Ilor, con effetto dall’anno 1991, anche «i redditi d’impresa, derivanti dall’esercizio di attività commerciali (…) organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette (…) compreso il titolare, non sia superiore a tre».

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