Responsabilità civile giudici, dopo 2 mesi già ricorso a Corte Costituzionale

Responsabilità civile giudici, dopo 2 mesi già ricorso a Corte Costituzionale
Responsabilità civile giudici, dopo 2 mesi già ricorso a Corte Costituzionale

ROMA – La “pace” della legge che allarga i casi di responsabilità civile dei giudici è durata appena due mesi. La nuova norma, varata dal Governo Renzi, è infatti già finita alla Corte Costituzionale. E’ bastato, racconta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, un piccolo caso, un  decreto ingiuntivo da 149.000 euro tra due aziende agricole, per portarla fino alla Corte.

Secondo il Tribunale Civile di Verona, infatti, la sua possibile incostituzionalità spiega Ferrarella

 rischia di «consentire di censurare qualsiasi valutazione del giudice che risulti non gradita o sfavorevole». Il giudice Massimo Vaccari parte dalla sentenza della Consulta del 1989, che, nel dare l’ok all’allora legge Vassalli perché «tassativi» erano i casi di colpa grave che in essa fondavano la responsabilità civile, precisò che comunque «debbono ritenersi influenti sul giudizio» le norme che attengono alla «“protezione” dell’esercizio della funzione del giudice nella quale i doveri si accompagnano ai diritti», e che perciò sono «destinate ad influire su ogni processo pendente» davanti a lui.

A questo punto Vaccari si collega alla nuova legge, che ai casi di colpa grave aggiunge il «travisamento del fatto o delle prove»: nozione per lui viziata da «equivocità e indefinibilità» (mantenute dal legislatore nonostante la segnalazione «dei senatori Palma e Colletti)», e foriere di «ampia possibilità di condizionare l’esercizio della funzione», e «di determinare di riflesso l’indefinito ampliamento della possibilità di un sindacato disciplinare sui provvedimenti».

La nuova legge, inoltre, abolisce il filtro di inammissibilità delle infondate azioni civili contro i magistrati, ma non del dovere del Pg della Cassazione di esercitare ogni volta l’azione disciplinare: e poiché «non può essere considerata una svista del legislatore», il risultato è che la legge «attribuisce ad una parte la possibilità di influire indebitamente sul corso del giudizio o sulla serenità del giudice, senza preventiva verifica dei suoi assunti».

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