Sentenza illeggibile, la Cassazione la annulla

di Redazione Blitz
Pubblicato il 22 Marzo 2016 - 06:59 OLTRE 6 MESI FA
Sentenza illeggibile, la Cassazione la annulla

Sentenza illeggibile, la Cassazione la annulla

ROMA – Se una sentenza è scritta (a mano) così male da risultare illeggibile, allora può essere annullata. A stabilirlo, con sentenza evidentemente leggibile, la Corte di Cassazione. Così il Giornale:

Gli ermellini hanno cassato un pronunciamento relativo a un trasferimento di proprietà di immobili pubblici e al diritto di prelazione.

Alla base della decisione della Suprema Corte l’assenza di uno “standard minimo di comprensibilità”. Che, se mancante, non solo rende illeggibile il giudizio, ma non consente neppure di equipararlo a un documento, qualora la sua decifrazione comporti un impegno “superiore a quello richiesto dalla lettura.”

Certo, la stesura in forma autografa della sentenza non ne comporta ipso facto la nullità: tuttavia se esso “rende necessario alle parti e al giudice un lavoro interpretativo di esito incerto” nei punti cruciali l’atto potrebbe essere dichiarato inutile.

Eppure in materia la giurisprudenza non è univoca. La Stampa, in un articolo di ottobre 2015, riporta un caso analogo con esito diverso:

Ad un uomo riconosciuto responsabile di un illecito (di cui al D.P.R. n. 380/01, testo unico in materia di edilizia) è concessa la sospensione condizionale della pena. Il beneficio è successivamente revocato dal Tribunale competente, per inadempimento della condizione cui soggiaceva.

Il condannato ricorre in Cassazione, lamentando la violazione del proprio diritto di difesa, essendo l’ordinanza impugnata scritta con grafia illeggibile. Afferma, infatti che l’orientamento della Suprema Corte prevede l’invalidità per le sentenze scritte con grafia illeggibile o leggibile con difficoltà, in quanto lesive del diritto di difesa e carenti di motivazione.

La Cassazione respinge il ricorso, rilevando che la grafia con cui era stato redatto il provvedimento è comprensibile con uno sforzo minimo da parte del lettore. Gli Ermellini, inoltre, precisano che il contenuto dell’ordinanza impugnata è esplicito tanto nel decreto di fissazione dell’udienza quanto nel provvedimento di richiesta del pm; in quest’ultimo testo, redatto a computer, sono puntualmente indicate la richiesta di revoca e le sue ragioni. La Suprema Corte conferma l’orientamento secondo il quale dalla illeggibilità di un provvedimento ne scaturisce la nullità, per lesione del diritto di difesa, ma ha escluso che tale indirizzo possa trovare applicazione in questo caso.