Tasi e Imu 2015, pagamento last minute: la guida in 10 punti

di Redazione Blitz
Pubblicato il 15 Giugno 2015 - 08:56 OLTRE 6 MESI FA
Tasi e Imu, pagamento last minute: la guida in 10 punti

Tasi e Imu, pagamento last minute: la guida in 10 punti

ROMA – Martedì 16 giugno scade il termine per pagare la prima rata di Imu e Tasi. La Stampa, in un lungo articolo-guida firmato da Paolo Baroni, spiega come fare a calcolare e pagare quanto dovuto senza sforare il termine. E se uno non riesce a pagare in tempo c’è la possibilità del “ravvedimento oneroso”: si tratta di pagare in ritardo con un interesse di mora che cresce con il ritardo del pagamento.

1. La prima mossa
Proprietari e inquilini devono recuperate i pagamenti effettuati l’anno scorso, sia quello della prima rata che il conguaglio di fine anno.

2. Verificate le aliquote
Verificate sul sito delle Finanze se il vostro Comune ha modificato o meno le aliquote della Tasi. Secondo le ultime stime circa il 14% lo ha fatto. Allo stesso tempo possono essere state modificate le esenzioni.

3. Quanto pagare
Se il vostro comune non ha cambiato nulla per la prima rata Tasi in scadenza il 16 giugno dovete versare il 50% dell’importo complessivo (anticipo+conguaglio) versato nel 2014.
Se il vostro comune ha variato le aliquote potete decidere se pagare subito in base ai nuovi importi oppure versare la prima rata in base ai valori 2014 e poi effettuare il conguaglio il 16 dicembre.
Se per caso il vostro comune ha ridotto le aliquote o aumentato le detrazioni che vi spettano (ad oggi lo ha fatto circa il 2% dei comuni italiani) ovviamente vi conviene versare anche la prima rata in base ai nuovi conteggi perché inizierete da subito a risparmiare.

4. Come si calcola l’imposta
Se dovete calcolare per la prima volta l’importo della Tasi ricordatevi che la base imponibile è la stessa dell’Imu. Si parte dunque dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5 per cento e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l’aliquota comunale, con le eventuali detrazioni. Anche per il 2015, la Tasi sulla prima casa prevede un’aliquota base dell’1 per mille. Tuttavia, i sindaci possono azzerarla o aumentarla fino a un livello massimo del 3,3 per mille. Sugli altri immobili – seconde case, uffici, negozi, botteghe, capannoni, etc. – si pagano sia l’Imu sia la Tasi, con un’aliquota complessiva che al massimo può arrivare all’11,4 per mille.

5. Le modifiche
Chi l’anno scorso non ha pagato Tasi perché il suo comune prevedeva aliquote pari a zero deve controllare con più attenzione: non è detto che in seguito alla scadenza dei pagamento dell’anno passato poi non abbia a sua volta cambiato opinione.
Per il 2015 occorre poi tenere presente che i comuni italiani hanno tempo sino al 30 luglio per determinare le aliquote relative al corrente anno. Per cui prima di versare il saldo di dicembre ricordatevi di effettuare una nuova verifica sull’effettiva entità della Tassa da versare.

6. Come pagare
Premesso che in caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, per pagare la Tasi si può andare in Posta ed utilizzare gli appositi modelli di versamento. Altrimenti ci si può rivolgere alla propria banca.
Ma forse, visto che vi siete ridotti a pagare la Tasi all’ultimo minuto, per evitare disguidi se avete un conto bancario on line e la vostra banca vi fornisce questo tipo di servizio vi conviene utilizzare questo strumento. Eviterete le code delle ultime ore.

7. Contanti sì o no?
Gli acconti Imu e Tasi possono essere pagati con denaro oltre i mille euro solo se si sceglie il versamento con bollettino postale cartaceo. Se si vuole invece compensare il debito Imu e Tasi con crediti erariali o contributivi si deve obbligatoriamente utilizzare il modello F24 telematico.
In questo caso però le regole sono cambiate dal 1° ottobre scorso:
A) Se il saldo dell’F24 è pari a zero per effetto di compensazioni il modello va presentato solo tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia (la delega, quindi, può essere pagata solo attraverso l’F24 online, l’F24 web o l’F24 cumulativo).
B) Qualora il modello F24 chiuda a debito per un importo superiore a 1.000 euro, il pagamento deve avvenire in via telematica tramite gli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste e agenti della riscossione) oppure con i canali delle Entrate.

8. Importo minimo e arrotondamenti
L’importo minimo per il versamento, salvo diverse disposizioni dei comuni, è dodici euro. Per quanto riguarda gli arrotondamenti, invece, si applica la regola dell’arrotondamento per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore. L’arrotondamento va fatto su ciascuna riga del modello F24 o del bollettino, poiché ad ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo.

9. I ritardatari
Se proprio non ce la fate a pagare entro la scadenza del 16 giugno potete pagare la Tasi anche in seguito versando una soprattassa. In caso di omesso o tardivo pagamento di Tasi e Imu oltre all’imposta dovuta si dovrà versare il 30% in più. E’ però possibile utilizzare la procedura del ravvedimento oneroso che prevede quattro tipologie.
A. Ravvedimento sprint. Prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale che per quest’anno è stato fissato nello 0,5% annuo .
B. Ravvedimento breve. Applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
C. Ravvedimento medio. E’ applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 legge di Stabilità 2015).
D. Ravvedimento lungo. E’ applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (0,5%).
Ma forse a questo punto è meglio abbandonare il fai-da-te ed affidarsi alle mani esperte di un commercialisti o di un centro di assistenza fiscale.

10) Solo per le seconde case
Per versare l’Imu procedure e consigli sono gli stessi. Ricordando che questa imposta si paga solo sulle seconde case, sugli immobili accatastati A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze e sui terreni agricoli.